Il RUP può essere membro e Presidente della Commissione Giudicatrice

Redazione Scientifica
02 Novembre 2017

In una fattispecie nella quale il responsabile del procedimento rivestiva anche il ruolo di presidente della commissione giudicatrice, il Tar ha respinto la censura di violazione dell'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, non essendo...

In una fattispecie nella quale il responsabile del procedimento rivestiva anche il ruolo di presidente della commissione giudicatrice, il Tar ha respinto la censura di violazione dell'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, non essendo stata fornita alcuna prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale incompatibilità tra i compiti del responsabile del procedimento e quelli di presidente della commissione di gara, non essendo sufficiente la mera circostanza che la medesima persona sia anche direttore dell'Ente che ha indetto la procedura di appalto di fornitura oggetto di causa. L'art. 77, comma 4, del codice, modificato dall'art. 46 del d.lgs. “correttivo” n. 56 del 2017, in vigore dal 20 maggio 2017, esclude infatti la figura del responsabile del procedimento dalle ipotesi di incompatibilità a far parte della commissione previste nel medesimo comma 4, superando anche le linee guida Anac n. 3 del 26 ottobre 2016 «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» (che facevano comunque salve «le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza» tra il ruolo di RUP e quello di commissario o presidente della commissione giudicatrice).

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