La coincidenza contenutistica quasi integrale delle offerte tecniche non sempre è indizio di riconducibilità delle stesse ad un unico centro decisionale

Redazione Scientifica
02 Novembre 2017

In astratto, l'identità delle offerte tecniche presentate dai concorrenti costituisce indizio sufficiente per dedurre la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale, integrando così la causa di esclusione prevista dal Codice degli Appalti. Tuttavia...

In astratto, l'identità delle offerte tecniche presentate dai concorrenti costituisce indizio sufficiente per dedurre la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale, integrando così la causa di esclusione prevista dal Codice degli Appalti. Tuttavia, la Stazione Appaltante deve tenere conto, in concreto, delle ragioni oggettive che hanno determinato la sovrapponibilità quasi integrale delle offerte tecniche presentate, prima di procedere all'esclusione delle stesse dalla gara nell'erronea supposizione della riconducibilità ad un medesimo centro decisionale.

La ratio dell'art. 80, comma 5, lett. m) d.lgs. n. 50/2016 risiede nella necessità di impedire la concertazione tra concorrenti sui contenuti dell'offerta, a tutela dei principi di segretezza, trasparenza della procedura e par condicio tra i partecipanti, e non nel sanzionare con l'esclusione la casuale coincidenza contenutistica delle stesse.

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