È inammissibile la domanda volta alla declaratoria d’inefficacia del contratto formulata in via autonoma

03 Novembre 2017

La domanda tesa ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto a norma degli articoli 121 e 122 del c.p.a. non può essere formulata in via autonoma, ma deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel processo avente ad oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione.

Il caso. La stazione appaltante, in esecuzione della sentenza di primo grado e nelle more della decisione del Consiglio di Stato, aveva disposto l'aggiudicazione in favore della seconda classificata, stipulando con essa il relativo contratto.

Tali atti venivano quindi impugnati dall'originaria aggiudicataria, con ricorso che veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, a causa dell'intervenuto accoglimento dell'appello proposto dalla medesima impresa.

Con successivo ricorso, quest'ultima domandava al TAR la declaratoria d'inefficacia del contratto e la condanna della PA all'aggiudicazione o al subentro nel contratto. Tali richieste venivano motivate dalla ricorrente sulla base dell'intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato che, accogliendo il gravame, avrebbe fatto venir meno il presupposto dell'aggiudicazione alla controinteressata.

Domanda inammissibile. Con la sentenza in esame il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando come la domanda di subentro previa declaratoria d'inefficacia del contratto non possa essere formulata in via autonoma, ma unicamente nel giudizio avente ad oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta a favore della controinteressata, tramite motivi aggiunti, secondo quanto disposto dall'art. 120, comma 7, c.p.a.

In proposito, si evidenzia come tale norma, sebbene testualmente riferita ai “nuovi atti” della procedura, debba essere interpretata in maniera estensiva, fino a ricomprendere anche la domanda per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e di subentro nel medesimo.

Se, infatti l'art. 120, comma 7 citato costituisce espressione del principio di concentrazione della tutela giurisdizionale, non vi è ragione di distinguere tra le impugnazioni di atti nuovi della procedura di affidamento e la formulazione della domanda di declaratoria d'inefficacia del contratto: entrambe le vicende attengono ad un'unica procedura e per entrambe sussiste quell'esigenza di speditezza processuale che costituisce la ratio dell'art. 120 comma 7 c.p.a.

Annullamento e declaratoria di inefficacia. Tali conclusioni troverebbero del resto conferma negli artt. 121 e 122 del codice di rito, a mente dei quali l'inefficacia del contratto viene dichiarata dal «giudice che annulla l'aggiudicazione», così presupponendo che sia la pronuncia di annullamento, che quella di declaratoria di inefficacia del contratto, vengano pronunciate dal medesimo giudice nello stesso processo.

Né potrebbe giungersi a diverse conclusioni qualificando la domanda in esame nei termini dell'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a., tale azione deve essere proposta avanti al Giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta.

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