Il processo tributario telematico: la normativa di riferimento e gli aspetti tecnici
03 Novembre 2017
L'introduzione del processo tributario telematico (PTT) porterà con se la dematerializzazione degli atti del contenzioso, con un inevitabile risparmio in termini di costi e di tempo. Tutte le parti del processo, infatti, potranno depositare i propri atti direttamente dal proprio p.c. e, al contempo, avranno modo di “scaricare” gli atti delle controparti e, con essi, la sentenza, con la stessa facilità. Se, dunque, sarà innegabile la facilità di utilizzo, la modalità telematica non dovrà pregiudicare la sostanza e l'ammissibilità degli atti, primo fra tutti il ricorso e l'appello.
L'utilizzo della firma digitale, infatti, se consente di avere certezza in merito alla provenienza e alla formazione dell'atto, non dovrà permettere di dubitare che il difensore, ovvero il firmatario dell'Ufficio, abbiano sottoscritto l'atto di propria provenienza così come richiesto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 18 (con riferimento al ricorso) e all'art. 53 (con riferimento all'appello) del D.Lgs. n. 546/1992. Per questo, oltre ad apporre – come si vedrà – la propria firma digitale (requisito imprescindibile per la validità della modalità telematica), è opportuno che il difensore alleghi anche una scansione del proprio atto difensivo, con la quale acquisisca – agli atti del processo – la propria sottoscrizione “tradizionale” in calce al ricorso (o all'appello), in modo da salvaguardare – in ogni caso – il requisito posto dalle norme, a pena d'inammissibilità dell'atto.
La notifica a mezzo p.e.c.
La notifica del ricorso (e dell'appello) può avvenire anche a mezzo della posta elettronica certificata (p.e.c.). Questa modalità resterà l'unica modalità ammissibile, non appena verrà stabilito dal legislatore; fino ad allora, dunque, la notifica telematica si affianca a quelle “tradizionali” di cui si è detto al paragrafo precedente. La notifica a mezzo p.e.c. è prevista dall'art. 16-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il quale, al terzo comma, dispone che le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (avente per oggetto il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario) e dei successivi decreti di attuazione.
Successivamente, con il decreto del direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, sono state dettate le specifiche tecniche relative all'utilizzo del processo tributario telematico.
In base al D.M. n. 163/2013, gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonchè quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (articolo 2, primo comma).
Inoltre, la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di tali atti e provvedimenti avvengono, appunto, con modalità informatiche (articolo 2, secondo comma).
Tali modalità sono, appunto, rappresentate dall'invio di un messaggio di posta elettronica certificata: ai sensi dell'art. 9, primo comma, del D.M., infatti, il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonchè quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la p.e.c.
Infine, è previsto che la parte, che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche, è tenuta ad utilizzarle per l'intero grado del giudizio nonchè per l'appello, salvo il caso in cui il difensore venga sostituito. Pertanto, l'utilizzo delle modalità telematiche è – per così dire – legato alla persona del difensore e rimane abbinato ad esso, per cui, in caso di sostituzione, al nuovo difensore è rimessa – nuovamente - la scelta.
Le comunicazioni e le notificazioni telematiche si intendono perfezionate al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna (art. 5, secondo comma, primo periodo).
Quanto ai termini processuali, invece, essi decorrono, per il ricorrente, già dalla ricevuta di accettazione da parte del sistema. Infatti, l'art. 8 del D.M. n. 163/2013, che rimanda alle regole “tradizionali” (contenute nell'art. 16, quinto comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), in base alle quale la notifica per posta si considera effettuata, per il notificante, alla data di spedizione (e, per il destinatario, a quella di ricezione), prevede che, ai fini del computo dei termini (per la costituzione in giudizio), la notificazione dei documenti informatici, tramite p.e.c., si considera effettuata, per il ricorrente, al momento dell'invio del messaggio al proprio gestore, attestato dalla relativa ricevuta di accettazione.
Per il ricorrente, dunque, vi è una dicotomia tra il momento di perfezionamento della notifica e quello da cui decorrono i termini processuali;
La distinzione potrebbe risultare rilevante; infatti, se è vero che, normalmente, il rilascio delle due ricevute – di accettazione e di consegna – avviene contestualmente, potrebbe accadere che la seconda, ossia la ricevuta di consegna, avvenga a distanza di tempo. Basti pensare all'eventualità che il ricorso venga notificato a tarda sera; in questo caso, potrebbe accadere che, a differenza della ricevuta di accettazione recapitata il giorno stesso, quella di consegna venga rilasciata il giorno seguente. In questo caso, dunque, il decorso dei termini per la costituzione in giudizio sarebbe immediato (nell'esempio, dal giorno di invio della p.e.c.), mentre la notifica si intenderebbe perfezionata, a tutti gli effetti di legge, il giorno successivo, dal quale decorrerebbero i termini per la costituzione in giudizio del resistente. Quanto al destinatario, analogamente a quanto accade in relazione alla modalità di notifica “tradizionale” a mezzo posta, i termini processuali decorrono dal momento in cui la notificazione dei documenti è resa disponibile nella propria casella di posta elettronica certificata.
In relazione agli effetti, in virtù del richiamo espresso all'art. 45 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (C.A.D. “Codice dell'Amministrazione Digitale”), il ricorso (o l'appello) notificato telematicamentesoddisfa il requisito della forma scritta (articolo 5, secondo comma, secondo periodo); per una più completa disamina della questione, si rimanda al paragrafo 9.11 del capitolo terzo, intitolato “La notifica a mezzo p.e.c.”.
Inoltre, sempre per quanto riguarda gli effetti, in base al richiamo all'art. 48 del C.A.D. la notifica a mezzo p.e.c. equivale a quella effettuata a mezzo posta e la data e l'ora, sia di trasmissione che di ricezione, sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del C.A.D.
Un ultimo cenno va fatto alla relata di notifica, di cui non necessita la procedura telematica. Come appena evidenziato, infatti, la modalità di notifica a mezzo p.e.c. equivale a quella effettuata per posta dallo stesso difensore (ovvero dalla parte personalmente), la quale, appunto, non prevede l'apposizione di alcuna relata. Ne deriva, pertanto, che nemmeno la modalità telematica impone la compilazione di una relata, che, dunque, non è necessario redigere all'interno del messaggio di posta elettronica certificata, contenente, in allegato, il ricorso (o l'appello).
Sul punto, peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di notifica a mezzo posta (anche se con riferimento alla cartella di pagamento), non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (ordinanza 12 aprile 2016, n. 7184).
Del resto, nel processo civile la compilazione della relata è un obbligo posto a carico del solo ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 148 del c.p.c. e, pertanto, attiene a una modalità di notifica differente rispetto a quella per posta ad opera dello stesso difensore, cui – come detto – è equiparata quella telematica. Nel processo civile, peraltro, la relata, quale atto proprio dell'ufficiale giudiziario medesimo, attesta la ricezione e spedizione dell'atto notificato alla parte che a sua volta viene poi depositato ed allegato al fascicolo di parte; diversamente, nel processo tributario è il difensore che attesta la conformità dell'atto notificato a quello depositato ed allegato al fascicolo di parte. La relata alla p.e.c., dunque, non avrebbe – comunque - nessuna valenza, in quanto l'ufficio, controparte, non sarebbe, in ogni caso, tenuto a sottoscrivere la relata e a reinviarla al mittente.
Come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 163/2013, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, richiesto dall'art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, contenuto nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite p.e.c., equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche (primo comma).
Come previsto dall'art. 7, sesto comma del D.M., in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresì, essere utilizzati gli elenchi, relativi alle società e ai professionisti, di cui all'art. 16, commi sesto e settimo, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalità di cui all'art. 6, comma 1-bis, del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, consultabili nel registro INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico).
Le successive notifiche degli atti del processo (ad esempio, dell'appello da parte dell'agente della riscossione, in caso di vittoria in primo grado da parte del contribuente), avverranno telematicamente presso l'indirizzo p.e.c. del difensore, indicato sul ricorso. Inoltre, come previsto sempre dalla norma, eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata devono essere effettuate con le modalità tecnico-operative previste per il Sistema Informativo della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T.); tali variazioni hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sono state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 6, secondo comma).
Quanto sopra si applica anche ai gradi del processo successivi al primo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (articolo 6, terzo comma). L'articolo 7 del regolamento fornisce, poi, la definizione di indirizzo p.e.c., rilevante ai fini della notifica. In particolare, ai sensi del primo comma, l'indirizzo di posta elettronica certificata coincide con quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo (con riferimento alla quale si rimanda al paragrafo successivo.
Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'art. 16, settimo comma, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, pubblicato nel registro INI-PEC (secondo comma).
Per i soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo (terzo comma).
Per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e dell'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC (quarto comma). Per gli enti impositori (e per gli agenti della riscossione), l'indirizzo di posta elettronica è quello individuato dall'art. 47, terzo comma, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) (quinto comma).
Il formato del file digitale
In virtù del richiamo espresso contenuto nell'art. 2, quarto comma, del D.M. n. 163/2013, il formato digitale in cui dev'essere redatto il ricorso, ovvero l'appello o altro atto processuale, segue le stesse regole previste, in generale, dal Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Pertanto, il file telematico dovrà avere estensione .p7m (la stessa prevista per le cartelle di pagamento, ovvero gli altri atti della riscossione così come degli altri atti impositivi in genere, notificati a mezzo p.e.c. dall'agente; vds. capitolo terzo, paragrafo 9.13 “La notifica a mezzo p.e.c. (segue): il formato del file contenente la cartella”).
In particolare, come previsto dall'articolo 10 del D.M. 4 agosto 2015, il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti (primo comma):
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è, pertanto, ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico; d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m. Per quanto concerne i documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, essi devono rispettare i seguenti requisiti (secondo comma): a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax); b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili; c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
La procura alle liti
Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 163/2013, la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi a mezzo p.e.c., unitamente al ricorso (primo comma). La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa devono essere autenticati dal difensore, secondo le regole generali contenute nell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale (secondo comma). Nell'ipotesi in cui il ricorrente sia anch'esso dotato di firma digitale (come accade, ad esempio, nel caso dei legali rappresentanti di società), verrà apposta non solo la firma digitale del difensore, ma anche quella del ricorrente.
Tuttavia, potrebbe accadere che il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale (come accade, generalmente, nel caso di persone fisiche): per questo, la norma consente che la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa siano conferiti su supporto cartaceo. In questo caso, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore (terzo comma).
In caso di notifica del ricorso (o dell'appello) a mezzo p.e.c., la costituzione in giudizio seguirà, ugualmente, il canale telematico, mediante il Sistema Informativo della Giustizia tributaria (S.I.Gi.T.), ossia l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria, come definito dall'art. 1 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163. Ai fini dell'utilizzo del S.I.Gi.T., è necessario provvedere alla registrazione sul portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it seguendo le istruzioni ivi riportate, ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.A.D.
Come precisato dall'art. 4, secondo comma, del D.M. 4 agosto 2015, per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e un indirizzo p.e.c. Inoltre, come precisato nella Circolare 11 maggio 2016 n. 2 del Dipartimento delle Finanze – Direzione della giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre ad inserire i dati richiesti, è necessario allegare:
Ai sensi dell'art. 9 del D.M. (intitolato “Notificazione e deposito degli atti”), il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria di tutti gli atti del processo tributario (in primis del ricorso anche se attivato con la mediazione, delle controdeduzioni e dell'appello), unitamente alle relative ricevute di notifica a mezzo p.e.c., avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. (secondo e terzo comma). Pertanto, non è possibile effettuare i depositi previsti dalla normativa processuale tributaria utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata delle commissioni tributarie.
Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.M. n. 163/2013 (intitolato “Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici”),il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
Tale ricevuta, contenente il numero di ruolo generale (r.g.r. nel caso del ricorso, r.g.a. per l'appello; cfr. articoli 10, secondo comma, del D.M. 163/2013 e 5, comma settimo, del D.M. 4 agosto 2015), rileva, dunque, ai fini del rispetto dei termini processuali. In particolare, come precisato dall'art. 7, commi terzo e quinto, del D.M. 4 agosto 2015, in seguito alla trasmissione il S.I.Gi.T. rilascia, con modalità sincrona, la ricevuta di accettazione che attesta il momento del deposito, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente, la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Ai sensi dell'art. 10 del D.M. (intitolato “Modalità di costituzione in giudizio”), la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione (primo comma). Di ogni atto viene redatto un file, che dev'essere firmato digitalmente, la cui dimensione massima non può eccedere la dimensione di 5 mb. Come precisato nelle istruzioni disponibili sul portale, il file contenente il ricorso (o l'appello) deve essere redatto in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, con l'aggiunta dell'estensione .p7m risultante dall'apposizione della firma digitale. Pertanto, prima di apporre la propria firma digitale sul documento informatico da trasmettere tramite il PTT, è necessario convertire e salvare ogni singolo documento nel formato PDF/A, utilizzando l'apposita funzione presente nella maggior parte degli editori di testo in commercio (con licenza libera o di tipo proprietario).
Stesso dicasi avuto riguardo agli allegati firmati digitalmente, per i quali le istruzioni suggeriscono gli stessi formati. In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti l'estensione .p7m è aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (es *.pdf.p7m.p7m).
Il fascicolo telematico e il funzionamento del S.I.Gi.T.
Il “fascicolo telematico”, ovverosia il contenuto del deposito presso la commissione tributaria – provinciale o regionale – effettuato per il tramite del S.I.Gi.T., avrà il contenuto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. In particolare, come previsto dall'art. 7 del D.M. 4 agosto 2015, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il difensore trasmette al S.I.Gi.T. (primo comma):
Come già evidenziato, l'art. 22 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede, nell'ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, l'apposizione dell'attestazione di conformità sulla copia depositata in commissione tributaria. Ebbene, stante l'equiparazione della modalità di notifica a mezzo p.e.c. a quella postale (vds. paragrafo 8.2.1 “Il perfezionamento della notifica, il computo dei termini e gli effetti”),si ritiene necessario depositare, all'atto della costituzione in giudizio per mezzo del S.I.Gi.T., anche un file apposito contenente tale attestazione di conformità.
L'utilizzo del S.I.Gi.T. comporta la compilazione on-line dei campi evidenziati; sinteticamente, all'atto del deposito telematico, andranno indicati i seguenti dati:
All'interno dei singoli campi, andranno, poi, inseriti gli altri dati, quali la categoria del difensore, il domicilio eletto, la tipologia e l'anno d'imposta, il valore della controversia e l'ammontare del contributo unificato.
A riguardo, qualora il pagamento avvenga con la modalità “tradizionale” consistente nell'acquisto del contrassegno, ovvero con il modello F23, occorrerà allegarne una scansione e consegnare, successivamente, l'originale presso la segreteria della commissione tributaria; in particolare, come previsto dall'art. 13, terzo comma, del D.M. 4 agosto 2015, in caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.
In alternativa, dal 15 marzo 2017 il pagamento può essere effettuato anche in via – appunto – telematica, mediante il sistema “pagoPA” (decreto del Direttore Generale delle finanze del 10 marzo 2017). In particolare, ai sensi dell'art. 19 del D.M. n. 163/2013, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli artt. 191 e 196 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (primo comma).
Inoltre, la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento, è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonchè per l'appello, salvo sostituzione del difensore (comma terzo). Tutti gli atti depositati tramite il sistema S.I.Gi.T. devono essere autenticati con firma digitale e, pertanto, trasmessi in formato .p7m e possedere i requisiti di cui al paragrafo precedente. Come previsto dal secondo comma, gli atti e i documenti da trasmettere e sono acquisiti singolarmente, utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
Ai sensi del quarto comma, dopo il deposito il S.I.Gi.T. procede: a) al controllo antivirus dei file trasmessi; b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi; c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi; d) alla verifica dell'integrità dei file firmati; e) al controllo del formato dei file trasmessi.
Ai sensi del quinto comma, in caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. Come previsto dal comma sesto, in caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d), il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo p.e.c. del soggetto abilitato. Si tratta, come si comprende, di una eventualità particolarmente rilevante, dal momento che il sistema non acquisisce il deposito, impedendo la costituzione in giudizio del ricorrente che, a pena d'inammissibilità, deve avvenite entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. Il comma settimo precisa, poi, che, in caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d), il S.I.Gi.T. iscrive, comunque, il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del portale (comma ottavo).
Il S.I.Gi.T., infine, assicura la disponibilità delle informazioni predette nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione (comma nono). |