Le ragioni di urgenza che sorreggono le procedure negoziate

Redazione Scientifica
02 Novembre 2017

I presupposti applicativi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 sono autonomi rispetto a quelli del successivo art. 63, come reso evidente sia dalla recente espunzione dall'art. 36 di ogni riferimento...

I presupposti applicativi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016 sono autonomi rispetto a quelli del successivo art. 63, come reso evidente sia dalla recente espunzione dall'art. 36 di ogni riferimento testuale all'art. 63 (a seguito dei correttivi introdotti con il d.lgs. 56 del 2017); sia dalle indicazioni rese in tal senso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere 13 settembre 2016 n. 1903 (cfr. punto 5).

Nel caso di specie, la procedura negoziata è stata preceduta da un avviso esplorativo pubblicato in epoca antecedente alla data di entrata del d.lgs. n. 50 del 2016 (19 aprile 2016); sicché ad essa continuano a doversi applicare le disposizioni del d.lgs. 163 del 2006 (si vedano in tal senso le Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, rese con il Comunicato ANAC in data 11 maggio 2016).

L'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a un milione di euro, richiama le sole regole procedurali della procedura negoziata senza bando (articolo 57, comma 6) e non l'intero art. 57 (corrispondente all'attuale art. 63) nella totalità dei suoi presupposti sostanziali (ivi compresa, tra questi, l'urgenza dell'affidamento).

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