Per la Cassazione non c'è nesso causale tra vaccinazioni e sindrome autistica
06 Novembre 2017
Con l'ordinanza citata la Corte di Cassazione ha fissato alcuni punti fermi in un ambito – quello delle vaccinazioni – che da tempo ha generato un acceso dibattito con riflessi anche di carattere giuridico. In particolare, la Suprema Corte richiama un proprio orientamento consolidato e, in particolare, stabilisce che: - in sede di legittimità, l'unico vizio denunciabile della sentenza che ha accolto le conclusioni di un consulente tecnico di ufficio va rinvenuto nella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica; la generica proposizione di una diversa interpretazione dei fatti si risolve in un mero dissenso diagnostico che si traduce, a sua volta, in una critica del convincimento del giudice, inammissibile in sede di legittimità; - il soggetto che lamenti un danno da vaccinazione deve avere ad oggetto tre elementi, tutti necessari: la somministrazione del vaccino; il verificarsi di un danno alla salute; la sussistenza di un nesso causale tra la prima e il secondo, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. Dal momento che, nel caso di specie, l'asserito nesso causale è solo un'ipotesi possibile, e non è supportato da una ragionevole probabilità scientifica, la Cassazione evidenzia che i ricorrenti non formulano censure di legittimità ma si limitano a proporre una rilettura dei dati di causa più coerente con la prospettazione di parte. Tale rilettura però si risolve in una diversa valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. |