Trenta giorni di tempo al tribunale del riesame per depositare l’ordinanza in tema di misure coercitive
06 Novembre 2017
Le Sezioni unite della Cassazione penale, con sentenza n. 47970 del 18 ottobre 2017 hanno affermato il seguente principio di diritto: «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame non può disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito dell'ordinanza in un termine non eccedente il quarantacinquesimo giorno, in analogia a quanto previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p. ma deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. a pena di perdita di efficacia della misura», risolvendo coì la questione controversa loro rimessa dalla Cass. pen. Sez. I, con ordinanza n. 47828/2017 (v. ACETO, Il termine di deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame che decide in sede di rinvio) |