Quando le Università possono nominare avvocati del libero foro

Redazione scientifica
07 Novembre 2017

Ai sensi dell'art. 43 R.d. n. 1611/1933, la facoltà delle Università statali di derogare, in casi speciali, al patrocinio autorizzato spettante ex lege all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente (Rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità (Consiglio di amministrazione).

Il caso. La vicenda trae origine dal ricorso, accolto dal giudice di primo grado, proposto da alcuni lettori in lingua straniera dell'Università degli Studi Cà Foscari di Venezia volto ad ottenere il trattamento retributivo e previdenziale del ricercatore confermato a tempo pieno dalla data di prima assunzione con condanna dell'Ateneo ad effettuare la ricostruzione di carriera lavorativa dei ricorrenti, nonché al pagamento di tutti gli emolumenti spettanti in virtù del riconosciuto rapporto di lavoro. Il Tribunale territorialmente competente accoglieva, altresì, la domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio per la violazione di norme di diritto comunitario. Successivamente, la Corte d'appello adita respingeva la domanda di risarcimento danni per violazione di norme del diritto comunitario, condannando conseguentemente gli appellati alla restituzione di quanto percepito a tale titolo oltre agli interessi legali.

Contro tale decisione hanno proposto distinti ricorsi in Cassazione l'Università e i lettori in lingua straniera.

Le Sezioni Unite, intervenute a seguito dell'ordinanza di rimessione della Sezione Lavoro della Corte, hanno ritenuto il ricorso principale inammissibile per difetto dello jus postulandi degli avvocati del libero foro che hanno assunto la difesa dell'Università.

Le Università e il patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato. Le Università, ricordano in via preliminare i Supremi Giudici, a seguito della riforma introdotto dalla l. n. 168/1989, sono enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera più nei loro confronti il patrocinio obbligatorio ma si applica il patrocinio autorizzato disciplinato dall'art. 43, R.d. n. 1611/1933, con i conseguenti limitati effetti propri di tale forma di rappresentanza consistenti nell'esclusione della necessità del mandato e, salvi i casi di conflitto di interessi, nella possibilità di avvalersi di avvocati del libero foro e non dell'Avvocatura dello Stato solo in casi eccezionali previa l'apposita e motivata delibera dell'organo di vigilanza (v., ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 10700/2006).

La nomina degli avvocati del libero foro. In particolare, la decisione da parte dell'Università di avvalersi di avvocati del libero foro per essere valida presuppone:

  • che si sia in presenza di un “caso speciale”;
  • che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell'Ateneo (del Rettore);
  • che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza ossia al Consiglio di Amministrazione;
  • che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi.

Mandato alle liti nullo. Nel caso di specie, non essendo in presenza di una situazione di conflitto di interessi tra l'Università e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (il conflitto di interessi tra più enti pubblici costituisce, infatti, l'unico caso in cui non vi è ragione di richiedere la preventiva autorizzazione) , il conferimento del mandato da parte del Rettore doveva essere autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione; delibera che non è stata prodotta dagli avvocati del libero foro.

Pertanto, il mandato alle liti conferito agli avvocati del libero foro da parte del Rettore dell'Università è nullo, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal Regolamento o dallo Statuto dell'Università le quali sono fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria.

A tale nullità è conseguita la declaratoria d'inammissibilità del ricorso dell'Università da parte delle Sezioni Unite.