Le conseguenze della mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica

07 Novembre 2017

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di un concorrente costituisce una irregolarità essenziale non sanabile che ne comporta l'esclusione.

Il caso. Nella specie il bando di gara prevedeva che i documenti costitutivi dell'offerta tecnica (ovvero una relazione tecnica e un riepilogo) dovessero essere presentati in formato cartaceo e in supporto digitale (CD) con relativa attestazione di conformità della versione digitale al contenuto dell'offerta cartacea. La Stazione appaltante decideva pertanto di escludere il concorrente che, pur avendo sottoscritto la domanda di partecipazione e la predetta dichiarazione di conformità, aveva prodotto la relazione e il riepilogo (costituenti l'offerta tecnica) su carta intestata priva di firma.

Il TAR ha confermato la legittimità di tale esclusione, ricordando che nelle gare pubbliche la garanzia di una sicura provenienza dell'offerta da parte dei concorrenti riposa in modo imprescindibile sulla sottoscrizione del documento contenente tale manifestazione di volontà, poiché con essa l'impresa partecipante fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, vincolandosi alla stessa ed assumendo le conseguenti responsabilità.

L'esclusione. Inoltre, la sentenza ha precisato che la mancanza della sottoscrizione inficia irrimediabilmente la validità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta, legittimando l'esclusione dalla gara (TAR Basilicata, sez. I, 11 ottobre 2017, n. 622) anche in assenza di un'espressa previsione del bando (Cons. St., sez. V, 21 giugno 2017, n. 3042; Id., 15 giugno 2015, n. 2954), le cui statuizioni sono integrate dal precetto di cui all'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, costituente norma imperativa formulata in modo sufficientemente chiaro da consentire ai concorrenti di conoscere ex ante l'obbligo cui sono soggetti. Né –precisa il TAR – può rilevare in senso contrario il fatto che nella specie il ricorrente avesse firmato la domanda di partecipazione (trattandosi di documento distinto dall'offerta) e la citata dichiarazione di conformità, giacché essa ha il limitato effetto di garantire l'identità del contenuto cartaceo e del contenuto digitale dell'offerta tecnica, e non anche quello di ricondurre la paternità della stessa al dichiarante.