Il versamento tardivo del contributo Anac

07 Novembre 2017

È legittima l'ammissione del concorrente che abbia effettuato il versamento del contributo Anac ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo i termini per la presentazione dell'offerta.

La vicenda. Nella specie la lex specialis non richiedeva il versamento del contributo Anac come causa di esclusione e la Stazione appaltante, dopo averne verificato l'assenza, si era limitata a chiedere una copia della relativa attestazione, senza peraltro precisare se essa dovesse riguardare un versamento già effettuato. In tale cornice il TAR ha ritenuto possibile per il concorrente sanare il mancato predetto versamento dopo lo spirare del termine per la presentazione dell'offerta.

L'orientamento della Corte di Giustizia. In particolare, il TAR ha ritenuto che l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce, ex se, requisito di partecipazione e la sua mancanza è causa di esclusione, indipendentemente se tale adempimento sia previsto, o meno, nel bando di gara (TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 gennaio 2015, n. 213) non è più in linea con quanto emerge dalle decisioni della CGUE, la quale nella sentenza 2 giugno 2016 C-27/15 ha affermato che laddove una condizione per la partecipazione alla procedura non sia espressamente prevista e possa essere identificata solo con un'interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, l'amministrazione aggiudicatrice possa accordare all'offerente un termine sufficiente per regolarizzare la sua omissione.

Del resto, nel rapporto fra principio di massima partecipazione e di par condicio è ormai il primo a essere considerato prevalente, alla luce della portata dell'art. 83 D.lgs. n. 50 del 2016.

PassOE. La sentenza ricorda poi che il PassOE può essere prodotto mediante procedura di soccorso istruttorio sempre che la registrazione presso i servizi informatici dell'Anac, AVCpass, sia stato perfezionata. Ove, infatti, tale registrazione non fosse completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si potrebbe attivare la procedura del soccorso istruttorio la quale (contrariamente a quella che è la sua funzione) diventerebbe uno strumento per adempiere tardivamente ad un obbligo di legge, piuttosto che integrare o regolarizzare, ex post, una dichiarazione (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 15 gennaio 2016, n. 150).