Prevalenza del principio di massima partecipazione su quello di par condicio alla luce del disposto dell’art. 83 nuovo Codice
07 Novembre 2017
Nel rapporto sempre esistente in materia di contratti pubblici fra principio di massima partecipazione e di par condicio è ormai il primo a essere considerato prevalente, alla luce del disposto dell'art. 83 d.lgs. n.50 del 2016 che consente che sia sanata la mancanza essenziale di elementi formali – rectius, la mancanza di elementi essenziali - purché non riguardino le offerte tecnica ed economica, ovvero non consentano l'individuazione del contenuto dell'offerta o del soggetto proponente, e ciò mediante apposita richiesta della Stazione Appaltante entro un termine perentorio, scaduto invano il quale l'offerta va esclusa |