Revoca anticipata dell’espulsione dal territorio dello Stato. Il giudice deve sempre verificare le condizioni per la protezione sussidiaria
08 Novembre 2017
La Corte di cassazione, Sez. I, 18 maggio 2017( dep. 26 ottobre 2017), n. 49242 ha affrontato il tema della verifica dell'ammissibilità della revoca anticipata della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, sotto il profilo del rapporto che intercorre tra la misura di sicurezza dell'espulsione (art. 86 d.P.R. 309/1990) e la condizione del soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria o che in ogni caso esponga l'esistenza di uno dei rischi che caratterizzano tale condizione (nel caso specifico il rischio di essere destinatario di condanna alla pena di morte). Il Collegio ha ricordato anzitutto la doverosità della suddetta verifica, data l'esistenza di un margine irrinunciabile di protezione, anche in via mediata (attraverso il divieto di respingimento), dei valori quali il rifiuto alla pena di morte, tortura e trattamento inumano o degradante sul soggetto ristretto, che si pone come condizione ostativa – anche in tema di espulsione – con carattere assoluto e preminente anche rispetto ad una condizione di constatata pericolosità sociale del destinatario (previo apprezzamento della “serietà” del paventato rischio) e, dopo un ampia e dettagliata disamina delle fonti internazionali e interne, ha affermato i seguenti principi di diritto:
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