La suddivisione in lotti come necessario strumento comunitario a tutela del favor partecipationis

08 Novembre 2017

La suddivisione in lotti dell'appalto costituisce lo strumento per garantire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese. La lex specialis che accomuni, entro un lotto unico, due o più servizi tra loro differenti, senza che sussista adeguata motivazione, si pone in contrasto con l'art. 51 D.Lgs. 50/2016, in quanto frappone un illegittimo ostacolo all'esigenza di tutela della libertà di concorrenza e non discriminazione degli operatori economici.

Il caso. Una società, operante nel settore della ristorazione, impugna gli atti di gara di una procedura aperta indetta per l'affidamento dei differenti servizi di refezione scolastica e di gestione dell'asilo nido in un unico lotto.

La ricorrente censura la mancata suddivisione in lotti dell'appalto che, in assenza di adeguata motivazione, costituisce illegittima compressione del numero dei potenziali partecipanti alla procedura. Ad avviso dell'operatore economico, una tale scelta della stazione appaltante si pone in contrasto con l'art. 51 d.lgs. 50 del 2016, atteso che la divisione in lotti costituisce il principale strumento per favorire la partecipazione di micro, piccole e medie imprese agli appalti.

L'illegittima restrizione della possibilità di partecipazione alla gara sarebbe aggravata dall'ulteriore previsione della lex specialis che impone ai concorrenti, quale requisito di capacità tecnica professionale, il possesso di un fatturato maturato su entrambi i servizi di refezione scolastica e di gestione dell'asilo nido, da cui discende la violazione del canone della proporzionalità tra i requisiti di partecipazione richiesti dal bando e l'oggetto dell'appalto imposto dall'art. 83, comma 2, del nuovo codice appalti.

La restrizione della concorrenza. Il Tar Lazio accoglie entrambi i profili di censura, statuendo che le previsioni relative alla suddivisione in lotti di cui all'art. 51 del codice appalti e alla proporzionalità dei requisiti rispetto all'oggetto dell'appalto ex art. 83, comma 2, d.lgs. 50 del 2016 costituiscano espressione del recente orientamento normativo - di derivazione comunitaria - volto a favorire la libertà di concorrenza e di non discriminazione delle imprese, ampliando al massimo la platea dei concorrenti.

In tale quadro, la previsione di un oggetto di gara che accomuni in un lotto unico servizi differenti, quali la ristorazione e la gestione di un asilo nido, determina un'illegittima compressione del numero dei potenziali partecipanti alla procedura e risulta, perciò, meritevole di annullamento.

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