I controlli ufficiali sugli alimenti secondo il nuovo regolamento 625/2017

09 Novembre 2017

Nella Gazzetta ufficiale europea n. 95 del 7 aprile 2017, è stato pubblicato il regolamento 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il regolamento entrerà in vigore il 14 dicembre 2019. Il regolamento 635/2017 disciplina le nuove disposizioni in materia di controlli ufficiali.
Abstract

Nella Gazzetta ufficiale europea n. 95 del 7 aprile 2017, è stato pubblicato il regolamento 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Il regolamento entrerà in vigore il 14 dicembre 2019.

Novità in pillole

Il regolamento 635/2017 disciplina le nuove disposizioni in materia di controlli ufficiali. Si parla di futuro, di un futuro certo però, perché il regolamento in questione si applicherà dal dicembre 2019 e ha abrogato molte delle norme antecedenti, tra cui il regolamento 882/04 e 854/04

Esaminiamo, a volo d'angelo, quelli che sono i principi cardine e le principali novità della normativa, molte delle quali sono state inserite emblematicamente nell'art. 1:

  • estensione dell'ambito applicativo dei controlli anche al mondo vegetale, a quello delle piante e al fitosanitario;
  • protezione della salute umana, del regno vegetale, animale e ambientale in genere in tutte le fasi della filiera dalla produzione alla distribuzione. L'obiettivo finale della nuova normativa è proprio quello di tutelare ai massimi livelli la salute umana nel senso più ampio.
  • protezione dei consumatori a tutti i livelli.
  • esigenza di armonizzazione delle norme di settore in materia di controlli per garantire la circolazione di alimenti sicuri, integri e salubri (la norma di riferimento è quella dell'art. 5 l. 283/1962 );
  • lotta alla diffusione delle malattie trasmissibili anche dagli animali, dagli organismi nocivi al mondo vegetale e controllo su fitofarmaci e O.G.M. per prevenire i rischi. Il concetto di rischio (come peraltro quello del pericolo) viene definito, unitamente ad altri concetti e definizioni ex art. 3 n. 34);
  • viene data rilevanza al benessere animale, riconoscendo capacità senzienti agli animali stessi, cui vanno riconosciuti dignità nell'ottica di evitare loro dolore e sofferenze inutili. Tale prevenzione, oltre a garantire il rispetto di altri esseri viventi, garantisce maggiore sicurezza all'alimento di origine animale (si pensi ai c.d allevamenti intensivi, all'abuso di antibiotici etc.) e sul punto il nuovo regolamento intende garantire pari protezione anche al mondo vegetale mediante la valutazione dei rischi da abuso di fitofarmaci.
  • viene data particolare attenzione agli O.G.M. cui dovrebbero applicarsi le stesse norme dei controlli ufficiali nell'ottica di monitorare la loro emissione deliberata nell'ambiente a fini di produzione di alimenti e di mangimi.
  • si garantisce specifica protezione al mondo dell'agro-alimentare, alla prevenzione e repressione delle frodi, alla tutela delle denominazioni di origine (art. 1 lett. a), j)) per prevenirne abusi e condotte fraudolente e si esalta contestualmente il diritto del consumatore a ottenere corrette informazioni sull'alimento. Non si può che fare riferimento all'art. 517-quater c.p. che ha dato rilevanza penale a buona parte di queste condotte. Va peraltro rilevato come la norma non sia stata ancora applicata in concreto. Si pensi che risulta un unico precedente in Cassazione peraltro nel senso dell'insussistenza del reato;
  • esaltazione della responsabilità degli Osa (Operatore sicurezza alimentare) in tutta la filiera (peraltro già presente nell'abrogata normativa);
  • viene considerato d'interesse pubblico il ridurre o contenere i rischi per la salute e per il consumatore in da ogni proiezione biologica (animali, piante, ambiente) .
  • si specifica come le attività di controllo debbano essere effettuate in modo trasparente, uniforme, con mezzi adeguati e con elevata professionalità e in modo coerente ed efficace. Un'ottica quindi non solo armonizzatrice ma che impone un'elevata professionalità da parte degli operatori e, contestualmente, una formazione del personale ai massimi livelli (art. 5). Al riguardo si prevede infatti la necessità di formazione permanente anche col supporto di audit interni (art. 6 reg.);
  • viene razionalizzata la frequenza dei controlli che devono essere effettuati con imparzialità e in assenza di conflitto di interessi, come vedremo senza preavviso e con documentazione scritta che attesti le operazioni compiute (art. 9);
  • si valorizza l'attività informativa e di rating per avere una visione – più ampia possibile - delle aziende sottoposte a controllo (l'art. 3 n. 31 fornisce una definizione un po' tautologica del concetto di rating inteso quale «classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri del rating stesso»). Ciò che conta è avere parametri certi con riferimento ai controlli effettuati e la possibilità di valutazioni ponderate degli Osa anche alla luce di quanto è stato accertato nel tempo. Non a caso ex art. 1 lett f) è prevista l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali ed è previsto che nell'attività di controllo si faccia riferimento ai precedenti controlli (art. 9 lett c));
  • si stabilisce che il sistema sanzionatorio preveda sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate correlate ai potenziali danni per la salute. In particolare, nei casi di condotte fraudolente, si prevede vadano configurate sanzioni che scoraggino gli eventuali profitti illeciti perseguibili con condotte scorrette. In buona sostanza quel che si può guadagnare illecitamente deve essere scoraggiato con sanzioni così severe da rendere pericoloso e economicamente non conveniente agire in modo illecito;
  • esigenza di garantire a chiunque di portare a conoscenza fatti e circostanze alle autorità di controllo venendo salvaguardato da possibili ritorsioni. E qui la normativa si fa carico di prendere atto come il settore e in particolare l'agroalimentare sia divenuto particolarmente appetibile dalla criminalità organizzata con tutte le conseguenze del caso in materia di testimoni e di possibile loro coartazione o intimidazione.
Ambito di applicazione e ratio

Se questi sono i principi cardine occorre ora chiarire quale è la ratio del nuovo regolamento, cercando di sintetizzare quello che è stato appena detto e tentare di costruire una filosofia del futuro.

In primo luogo l'esigenza di razionalizzare il sistema dei controlli ufficiali in un unico provvedimento legislativo armonizzante.

Tutti conosciamo la straordinaria complessità del settore alimentare e un'ottica armonizzante e che fornisca una sorta di Grundnorm quantomeno nello specifico settore dei controlli ufficiali è certamente un passo avanti se lo si valuta unitamente alla disciplina che viene dettata in tema di frequenza dei controlli e i vari riferimenti normativi al dovere di imparzialità, di assenza di interessi confliggenti da parte di chi effettua i controlli nonché alla necessità di dotarsi di protocolli uniformi per prevenire abusi e parzialità.

In secondo luogo appare molto sentita la necessità di integrare in misura omnicomprensiva i controlli su un ampio spettro di situazioni e di condizioni o stato che riguardino le merci, gli animali e le piante e in particolare:

gli alimenti strictu sensu (che vengono definiti ex art. 3 n. 12 con un richiamo all'art. 2 del reg. 178/02);

L'art. 3 del citato regolamento fornisce un ampio elenco di definizioni, alcune delle quali ho richiamato, dandone una sorta di interpretazione autentica o richiamandosi, come già visto, ad altri regolamenti e in particolare al n. 178/02.

Si presta particolare attenzione all'esigenza di rendere i controlli ufficiali davvero penetranti ed esaustivi. E infatti i settori nei quali, secondo il nuovo regolamento, si può e si deve esercitare il controllo sono tanti e tutti rilevanti: sicurezza, integrità, salubrità degli alimenti in tutte le fasi dalla produzione alla distribuzione, verifica della lealtà e della correttezza delle pratiche commerciali in un'ottica di evidente tutela del consumatore e di prevenzione delle frodi anche con riferimento al dovere di informazione dei consumatori stessi su tutto ciò che attiene all'alimento e non solo. Un'ampiezza che non si era mai vista in passato e che testimonia dell'interesse della Ce a garantire ai massimi livelli la sicurezza del settore sicurezza cui solo un controllo ufficiale all'altezza potrà garantire efficacia.

Viene prestata particolare attenzione ai mangimi e alla sicurezza dei mangimi anche questa nell'ottica privilegiata del consumatore e dei suoi diritti.

Viene esaltata la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali. Sul punto si richiama l'art. 3 n. 24 del cit. reg. che contiene un'interessante definizione di rischio al n. 23 vi è una simmetrica definizione del concetto di pericolo);

Viene prestata attenzione al benessere animale nonché all'esigenza di predisporre misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; nonché l'esigenza di garantire idonee prescrizioni per la messa in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari nonché per l'utilizzo sostenibile e controllato dei pesticidi;

Viene esaltata la tutela dei prodotti biologici e i controlli sull'etichettatura per prevenire le frodi oltre ovviamente al rafforzamento della tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite. Al riguardo ho già operato un richiamo al “nuovo” e purtroppo scarsamente applicato reato di cui all'art. 517-quaterc.p. che dovrebbe tutelare il made in Italy nello specifico settore agroalimentare.

In estrema sintesi si può rilevare :

  • un evidente ampliamento dell'ambito di applicazione dei controlli ufficiali;
  • l'ampliamento della tutela del consumatore (art. 1 lett. a));
  • una rilevanza alle frodi anche in ambito preventivo e non solo repressivo;
  • la valorizzazione dell'agro alimentare in genere e del “protetto” come privativa e come biologico (art. 1 lett. i) – j))
I controlli ufficiali in particolare

I controlli ufficiali vengono definiti ex art. 2 n. 1) come tutte quelle attività eseguite dalle autorità competenti (si cfr. per la definizione art. 3 n. 3 lett. a), b), c) o dagli organismi delegati (si cfr. art. 3 n. 5) o delle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme previste dal presente regolamento e che gli animali e le merci soddisfino i requisiti previsti dalla normativa con particolare riferimento all'art. 1 paragrafo 2 (alimenti, sicurezza alimentare, lealtà dei commerci, salute e benessere animale, piante, fitofarmaci etc.).

Sempre nell'ambito dei controlli vengono definite le altre attività ufficiali che attengono all'accertamento circa la presenza di malattie animali o organismi nocivi per le piante nonché a contenere o prevenire le stesse.

In un'ottica come quella appena evidenziata è chiaro che , con la nuova normativa, viene esaltata la fase di prevenzione per cui assume particolare rilevanza decisiva la fase del controllo ufficiale che è il cuore del regolamento che ci troviamo ad affrontare e che abbiamo appena definito.

È infatti proprio in questa fase di controllo che si può prevedere, valutare ed eliminare il rischio, scoprire ed evitare la frode, garantire la sicurezza del consumatore.

La fase dei controlli è, come abbiamo visto, particolarmente ampliata ma anche dettagliatamente regolata e credo saranno necessarie delle linee guida data la vastità e complessità del compito che viene affidato a agli operatori (le c.d. le autorità competenti, anch'esse definite ex art. 3 n. 3 come abbiamo visto) e le esigenze di uniformità e trasparenza nell'attività cui è già stato fatto cenno.

Gli stati membri hanno l'onore di indicare le autorità competenti ad effettuare i controlli, autorità che assumono per i motivi già detti un rilievo decisivo essendo stati officiati di una precisa responsabilità nell'organizzazione e nell'effettuazione dei controlli stessi (si cfr. art. 4 reg.) ma non solo.

Le autorità, infatti, ai sensi dell'art. 4 lett a) hanno anche l'onere di garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte nonché la coerenza e l'efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività.

Compito gravoso che comporterà necessariamente lo scambio di informazioni e, come già precisato, l'esigenza di predisporre veri e propri protocolli o linee guida senza le quali la prevista coerenza sarà un'araba fenice o un semplice miraggio o peggio ancora uno slogan messo lì come marketing.

Ci vorrà un grande impegno di tutti in un'ottica di collaborazione tra gli enti e le persone incaricate dei controlli.

Non posso che vedere questa necessità di coerenza come strettamente collegata all'esigenza di trasparenza e uniformità che vengono infatti previste nel successivo art. 5 lett. a), b), c), che evidenzia:

  1. la necessità per le autorità competenti di dotarsi di procedure e meccanismi idonei a garantire l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli ufficiali;
  2. la necessità di adottare procedure idonee a garantire imparzialità, qualità e coerenza ai controlli ufficiali nonché assenza di qualsivoglia conflitto di interessi.

Compito dell'autorità designata sarà quindi quello di agire nel pubblico interesse (da notare la forse un po' ridondante dominanza pubblicistica esaltata dalla normativa ed in effetti vi è un chiaro interesse pubblico all'azione di chi è preposto ai controlli ma anche un ben preciso interesse privato del consumatore alla sua tutela che non va sottaciuto) al fine di eliminare o comunque contenere o ridurre i rischi e i pericoli di natura sanitaria per uomo, animali, piante e ambiente in genere.

In una parola: tutto l'orbe terracqueo, il sogno del rischio zero.

Per fare ciò occorre non solo avere in dotazione strumenti tecnici adeguati e strutture di laboratorio efficienti (art. 5 lett. d), f)) ma anche un numero di addetti adeguato e qualificato (art. 5 lett. e)) ma anche adeguatamente formato sia nello specifico ambito dei controlli sia nella fase del rilevamento delle violazioni siano esse di natura amministrativa siano esse di natura penale.

A tal fine il regolamento (art. 5 n. 4) è alquanto dettagliato e prevede che:

  • il personale deve ricevere formazione adeguata per il proprio ambito di competenza;
  • il personale stesso deve essere sempre aggiornato (e sarà dura … data la liquidità del sistema) con la conseguenza che ci sarà una certa formazione permanente come la rivoluzione di Trotzkiana memoria;
  • il personale deve ricevere su temi specifici tutte le informazioni aggiuntive su vari temi valorizzati dal Regolamento stesso quali: pericoli nel settore produzione/trasformazione/distribuzione di animali e merci, valutazione circa l'applicazione delle procedure HACCP, procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali.
  • In conclusione l'art. 5 del citato regolamento prevede le autorità competenti e quelle preposte ai controlli dispongano di procedure e meccanismi idonei a garantire efficacia e adeguatezza dei controlli ufficiali tali da garantire imparzialità nonché qualità e coerenza dei controlli ufficiali nonchè di adeguate strutture di laboratorio per effettuare le analisi necessarie.

Senza uomini preparati e formati e in numero adeguato e senza strutture tecniche all'avanguardia quanto a strumentazioni e laboratori tutto questo sarà lettera morta.

Sempre l'art. 5 lett h) evidenzia come il personale deve poter disporre di procedure giuridiche adeguate per poter accedere ai locali degli Osa ed effettuare i controlli sulla documentazione da questi detenuta.

Si pone quindi la necessità non solo che il personale sia altamente qualificato e abbia tutti gli strumenti e attrezzature necessarie per l'attività di servizio ma che, per garantire efficacia e puntualità al servizio, sia adeguatamente formato e in numero adeguato oltre a essere in grado di gestire eventuali emergenze.

Il tutto sulla base di protocolli giuridici uniformi e chiari (cfr. art. 5 lett. h)).

Mi pare evidente che sarà necessario un duro sforzo di coordinamento e soprattutto l'adozione di protocolli e linee guida uniformi da parte di tutti e in particolare dagli apicali tenuti ad organizzare, coordinare, consentire lo scambio di informazioni e garantire protocolli che chi opera sul campo sarà chiamato ad applicare .

Come gli Osa hanno i loro piani e i loro modelli organizzativi di prevenzione ( sul punto osservo che il d.lgs. 231/2001 è stato, ex art. 25-bis, esteso a vari reati alimentari quali agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p.) le autorità competenti e gli organismi delegati avranno da predisporre i loro modelli di controllo - azzardo una definizione – che dovranno essere il più possibile uniformi e trasparenti altrimenti non potranno che portare a controlli incoerenti , in violazione della presente normativa.

Dovranno giocoforza essere quindi garantiti dei protocolli giuridici per potersi interfacciare con gli Osa in modo tecnicamente efficace evitando disparità di trattamento, disparità di valutazioni e, soprattutto, disparità di sanzioni .

In una parola bisogna sapere cosa fare.

Prima era un dato come dire ontologico, ora è nero su bianco (l'art. 5 parla esplicitamente di obblighi).

Per raggiungere un tale ambizioso obbiettivo tutto il personale dovrà ricevere adeguata e permanente formazione professionale per essere all'altezza dei compiti.

La parte della formazione è particolarmente considerata nel nuovo regolamento che la pone a fondamento dell'attività di controllo: senza una buona formazione sarà impossibile un adeguato ed efficace controllo.

Le autorità competenti e quelle preposte ai controlli dovranno pertanto predisporre degli specifici programmi di formazione per il personale .

Anche i profili formali sono oggetto della nuova normativa.

Come muoversi quindi, anche cartolarmente, nell'ambito dell'attività di controllo?

Trasparenza, uniformità e coerenza, queste le parole chiave.

Ne consegue che, per evitare ogni arbitrio o sospetto di arbitrio, la designazione dei veterinari e i controlli cui essi sono preposti dovrà sempre avvenire in forma certa e scritta, ivi compresi i loro compiti (art. 5 n. 2).

Ci sarà un designato, un formale titolare dell'indagine, del controllo, indicato dagli apicali che, a mio avviso, dovranno dotarsi anche di un protocollo per le designazioni, di criteri il più possibile oggettivi, per evitare ogni sospetto circa l'assegnazione dell'incarico.

Mi pare evidente l'intenzione del Legislatore di garantire trasparenza e certezza all'attività di servizio alla luce delle già svolte considerazioni sui profili di trasparenza e imparzialità delle procedure di cui si è già detto nonché di coerenza ed efficacia dei controlli e di tutta l'attività ufficiale.

Devono infine essere garantiti coordinamento e collaborazione efficiente ed efficaci tra tutti gli operanti del settore.

Sono esplicitamente previsti degli audit interni dedicati alla corretta applicazione del regolamento de quo (art. 6).

Gli audit a loro volta vengono definiti ex art. 3 n. 30 del presente reg. come esami sistematici ed indipendenti per accertare se determinate attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obbiettivi.

L'art. 8 del regolamento presta particolare attenzione agli obblighi di riservatezza salvo che esista un interesse pubblico alla divulgazione.

La valutazione circa la sussistenza di tale interesse spetta alle autorità competenti sulla base di due criteri: il rischio ambientale (uomo, animali, ambiente in senso stretto, piante) e la gravità e la portata dei rischi stessi.

È fatto salvo all'operatore privato di presentare osservazioni circa la divulgabilità di dati e notizie.

Sarà ben complesso.

Per quanto concerne i controlli ufficiali in senso tecnico l'art. 9 del reg. 625 prevede regolarità e frequenza dei controlli basata:

  • sulla valutazione dei rischi associati ad animali e merci anche alla luce della ubicazione dell'attività assoggettata al controllo;
  • sul tipo di attività;
  • sull'impiego di prodotti, materiali o sostanze che possano incidere sulla sicurezza, integrità o salubrità degli alimenti nonché sulla sicurezza dei mangimi ;
  • sui fitosanitari e sul loro impatto ambientale;
  • sulla sanità delle piante e sul benessere degli animali;
  • su potenziali induzioni in errore dei consumatori su indicazioni, provenienza , origine degli alimenti (quindi i profili penalistici relativi ai reati di cui agli artt. 515, 516, 517, 517-quater c.p.).

L'art. 9 del reg. disciplina le modalità di effettuazione dei controlli.

Non mi pare sia previsto un numero minimo di controlli, sul punto vi è una discrezionalità “limitata” e parametrata ad alcuni aspetti che a breve indicherò.

In primo luogo la valutazione del rischio.

E infatti sono previsti da parte delle autorità preposte controlli senza preavviso sulla base di una frequenza adeguata e la cui adeguatezza è dettata proprio dalla valutazione dei rischi (art. 9 n. 4) e dal risultato dei precedenti controlli.

Un Osa che è già stato controllato con esito negativo è un soggetto a rischio di controlli più frequenti.

Lo è parimenti un Osa che svolge un'attività “rischiosa” in senso lato.

Il “precedente” va comunque valorizzato come accentuazione del rischio che quindi incide sulla frequenza dei controlli.

La frequenza è comunque parametrata non solo al rischio ex se e al rischio di reiterazione di condotte illecite ma anche da altri dati oggettivi quali: il tipo di animali e merci trattati, il luogo dell'attività, il tipo di operazioni svolte dagli Osa, l'impiego di sostanze particolari.

Viene anche valorizzato il dato probatorio testimoniale e quindi le eventuali informazioni che attestino il pericolo di immissione in commercio di prodotti in frode ai consumatori o a rischio genuinità (origine, quantità, qualità, provenienza, composizione e quindi gli artt. 515, 516, 517-quater c.p. e l'art. 5 l. 283/1962) o da qualsiasi informazione che indichi un pericolo di non conformità (art. 9 lett. b), e)).

Si potrà derogare all'assenza di preavviso nei casi in cui il preavviso stesso sia invece necessario per il tipo di controllo previsto e per le concrete modalità esecutive dello stesso (ad esempio nei casi di controlli sui macelli in periodo di macellazione o in tutti i casi di controlli che comunque necessitino la presenza continua del personale operativo in loco).

Sono fatti salvi ovviamente gli audit programmati.

L'art. 11 del reg. 625 parla esplicitamente di “trasparenza”: i controlli ufficiali devono essere trasparenti.

Almeno una volta l'anno, infatti, le autorità competenti devono mettere a disposizione del pubblico (e quindi dei consumatori) anche mediante internet tutte le informazioni che riguardano l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli stessi.

Devono altresì garantire la regolare e tempestiva pubblicazione di tipo, numero, risultato dei controlli, delle non conformità rilevate, dei casi in cui sono state inflitte sanzioni.

Trasparenza ai massimi livelli ed esigenza di professionalità ai massimi livelli.

Ai sensi dell'art. 13 del reg. è obbligatorio formare documentazione scritta di ogni controllo effettuato, anche in forma elettronica e i controlli devono essere compiuti sulla base di protocolli o procedure documentate all'evidente fine di evitare arbitrio e approssimazione oltre che garantire uniformità di operazioni e valutazioni.

Un ulteriore riscontro alla necessità di dover predisporre linee guida e quindi modelli di controllo il più possibile uniformi.

Nel documentare l'attività svolta occorre infatti dare conto ai sensi dell'art. 13 del reg.:

  • degli obiettivi che hanno reso necessario il controllo (una sorta di causale);
  • dei metodi di controllo applicati;
  • degli esiti del controllo;
  • delle azioni che si richiedono all'Osa per rientrare in parametri di conformità.

Come si vede trasparenza ai massimi livelli, trasparenza che viene codificata nel regolamento con l'art. 11 ad essa interamente dedicato.

Ex art. 13 n. 2 le copie che attestano il compimento degli atti di controllo devono essere consegnate agli Osa che ne facciano richiesta. A tale regola si deroga per ragioni investigative o di tutela delle indagini nel caso di procedimenti penali.

Qualsiasi caso di non conformità deve essere immediatamente segnalato con informativa scritta all'Osa.

E infine previsto che possano essere pubblicati i rating relativi ai singoli Osa sottoposti a controllo sulla base dei risultati dei controlli ufficiali.

Questa pubblicità di dati e informazioni comporta l'ovvia conseguenza che ogni attività di controllo debba essere svolta sulla base di criteri uniformi per evitare valutazioni sbilanciate o difformi a seconda di chi operi il controllo e poi divulghi dati “inquinati” o sbilanciati.

Pacifica , come più volte sottolineato, l'esigenza di predisporre protocolli e criteri di valutazioni uniformi: i modelli di controllo (M.D.C.).

L'art. 14 detta i metodi e le tecniche di controllo che comprendono: l'esame dei controlli applicati e i risultati ottenuti, l'ispezione di attrezzature, animali, merci, tracciabilità, etichettatura, l'attento esame delle condizioni igieniche, campionamenti, analisi e diagnosi.

Nell'ambito di queste attività si dovrà procedere a interviste con gli Osa e il loro personale nonché ad audit.

L'art. 15 detta norme relative agli obblighi degli operatori e ai rapporti con il personale preposto ai controlli.

È codificato un vero e proprio onere di collaborazione da parte degli Osa che dovranno consentire l'accesso alle loro attrezzature e ai loro locali, ai propri sistemi informatici, ai documenti, agli animali e alle merci di cui hanno la disponibilità.

In particolare l'art. 15 n. 2 precisa che gli operatori durante i controlli ufficiali forniscono assistenza e collaborano con il personale che effettua il controllo.

Ai sensi dell'art. 15 n. 3 e n. 5 lett a), b) l'Osa deve mettere a disposizione degli enti di controllo tutte le informazioni riguardanti animali e merci e deve fornire ogni aggiornamento riguardo alla natura giuridica dell'azienda e delle specifiche attività svolte.

In conclusione

In sintesi la nuova normativa intende razionalizzare e semplificare il sistema dei controlli in un'ottica di armonizzazione a livello Ue.

Vi è un'esigenza di omogeneizzazione dei controlli e quindi di protocolli uniformi per esaltare al massimo l'imparzialità dei controlli stessi.

Evidente altresì l'esigenza di una professionalità ai massimi livelli di chi tali controlli è chiamato a operare.

Il tutto comporterà una sorta di obbligo di formazione permanente degli operatori chiamati a compiti sempre più complessi e articolati e soprattutto svincolati dagli arbitri del singolo.

Le autorità competenti sono tenute a garantire qualità, coerenza e efficacia dei controlli ufficiali.

La formazione è necessaria e doverosa anche per la predisposizione di protocolli uniformi sia a fini del controllo sia ai fini delle valutazioni in esito al controllo e questo sarà compito delle autorità competenti, dei dirigenti che, non solo in questo settore, sono sempre più spesso chiamati a elaborare modelli organizzativi uniformi e standardizzati.

L'intensità e frequenza dei controlli deve anche seguire una certa uniformità «tenendo conto della necessità che l'impegno nei controlli sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni» e agli altri parametri che ho già indicato.

Complessa valutazione, discrezionale ma al tempo stessi vincolata.

Tornando all'esigenza di uniformità mi preme sottolineare che non so se questo sia un bene perché l'omologazione è un segnale di sconfitta e comporta il rischio di una burocratizzazione del lavoro e quindi del controllo.

Ma in un'epoca che esalta più i numeri che la qualità, più la definizione che l'attenta valutazione del caso non mi meraviglia questa propensione all'uniformità e all'armonizzazione e allo svilire il singolo e la sua creatività .

Dobbiamo stare attenti a non cadere in questa deriva.

In ogni caso sono convinto che data la complessità delle valutazioni anche alla luce di questo spirito armonizzante o di uniformità, chiamatelo come volete, sarà necessaria una normazione di dettaglio, emanazioni di linee guida per evitare che tutto questo resti lettera morta .

Sulla chimera di poter sperare in un numero adeguato di operatori , di strumenti all'avanguardia, di tecnologia all'altezza e quindi di denari non so a quale divinità le autorità pubbliche, notoriamente con scarse disponibilità sia di personale sia di finanze, potranno ispirarsi.

Per non parlare della formazione che in un settore sempre più liquido nel senso “baumaniano” del concetto e quindi esposto a continue variazioni, riforme, aggiustamenti , sarà davvero la chiave di volta di questo sogno ad occhi aperti che definiamo regolamento 625/17.

Speriamo sarà così.

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