Il ricorso straordinario per errore materiale non è proponibile in tema di misure di prevenzione
09 Novembre 2017
«Nella materia della prevenzione il giudicato è rebus sic stantibus e gli eventuali errori di fatto intervenuti nel corso della progressione processuale sono ordinariamente emendabili attraverso l'istituto della revoca». Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 47954 depositata il 18 ottobre 2017, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto che disponeva la confisca di prevenzione di alcuni immobili formalmente intestati alla ricorrente ma nell'effettiva disponibilità del coniuge. In linea con la costante giurisprudenza, la Suprema Corte ha affermato che «la procedura di correzione dell'errore di fatto prevista dall'art. 625-bis c.p.p. non è applicabile alla sentenza pronunciata in materia di misure di prevenzione in quanto si tratta di accertamento per sua natura non stabile ma precario, modificabile con il ricorso ordinario dell'istituto della revoca» (nello stesso senso Cass. pen., Sez. V, 4463/2011, Labita). Alla luce di tali premesse il Collegio ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, proposta dalla ricorrente, dell'art. 625-bis c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà di proporre ricorso straordinario in tema di misure di prevenzione, ed in particolare in relazione ai provvedimenti di confisca di prevenzione, che sarebbero equiparabili a quelli di condanna. Come già affermato anche dalle Sezioni unite (n. 13199/2017), infatti, la procedura della correzione dell'errore di fatto è inapplicabile a «tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, per le quali continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un imputato». |