Separazione e divorzio: rinvio d’ufficio dell’udienza davanti al G.I. e costituzione del convenuto

Alberto Figone
09 Novembre 2017

Se la prima udienza davanti al Giudice istruttore viene rinviata d'ufficio rispetto a quanto disposto dall'ordinanza presidenziale, entro quale termine deve costituirsi, a pena di decadenza, il convenuto?

Se la prima udienza davanti al Giudice istruttore viene rinviata d'ufficio rispetto a quanto disposto dall'ordinanza presidenziale, entro quale termine deve costituirsi, a pena di decadenza, il convenuto?

Come noto, l'art. 709 c.p.c. prevede che, con l'ordinanza presidenziale, sia, tra l'altro, assegnato al convenuto un termine per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, comma 1 e 2 c.p.c.. Di regola il termine viene fissato a ritroso, avuto riguardo alla data di prima udienza davanti all'istruttore, con l'indicazione di quanti giorni prima il convenuto debba costituirsi. Si tratta di un termine perentorio, entro il quale il convenuto deve formulare le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Può capitare che nel giorno fissato dal Presidente l'istruttore non tenga udienza e che questa sia rinviata d'ufficio. La giurisprudenza si è già pronunciata sul punto, anche se con riferimento a procedimenti ordinari contenziosi introdotti con atto di citazione. Si è così affermato che il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con il successivo art. 167 c.p.c., contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale, soltanto quella di cui all'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.: il giudice istruttore, con decreto, fissa una nuova prima udienza, in modo da poter gestire meglio il ruolo (così Cass. civ., 30 gennaio 2017, n. 2299; Cass. civ., 12 gennaio 2015, n. 1127). La regola deve ritenersi estensibile anche ai procedimenti di separazione (o divorzio), ove ad una prima fase, quella presidenziale, di carattere camerale, ne segue una seconda, tipicamente contenziosa, davanti all'istruttore.

Considerato che i procedimenti di separazione (o divorzio) sono introdotti con ricorso e non con citazione a udienza fissa, non si pone il problema dell'applicazione dell'art. 166, comma 4, c.p.c., ma rileva solo il comma 5. In altri termini, solo ed esclusivamente nel caso in cui il giudice istruttore intenda espressamente differire, con decreto, l'udienza di prima comparizione fissata dal presidente il convenuto potrebbe costituirsi in un momento successivo a quello stabilito dal presidente, avuto riguardo alla nuova udienza fissata dall'istruttore. Se invece si trattasse di un semplice rinvio d'ufficio, perché il giudice non tiene udienza nel giorno fissato dal presidente o perché impedito, la comparsa dovrebbe essere depositata nel rispetto dell'udienza originaria così come fissata dal presidente, ed un deposito tardivo, in quanto parametrato sulla nuova udienza, avrebbe effetti decadenziali sulle domande riconvenzionali eventualmente introdotte.

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