La necessità del possesso senza soluzione di continuità dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 vecchio Codice

09 Novembre 2017

Poiché la verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 può avvenire in tutti i momenti della procedura, in qualsiasi momento della stessa deve ritenersi necessario il costante possesso dei suddetti requisiti. Tale necessità si impone a garanzia della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto sia di tutti i requisiti necessari per contrattare con la pubblica Amministrazione.

La sentenza ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale il possesso dei requisiti di ammissione si impone dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile.

Tale previsione, lungi dal costituire un mero formalismo, risulta piuttosto ispirata da esigenze di trasparenza e certezza del diritto ed è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante l'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la Pubblica Amministrazione (In tal senso, Cons. St., Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8).

In proposito, si evidenzia inoltre come, proprio a tutela dell'interesse pubblico a interloquire con operatori permanentemente affidabili, la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 possa avvenire in qualsiasi momento della procedura.

Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, il Collegio ha quindi evidenziato l'infondatezza dell'assunto della ricorrente, secondo cui la rilevanza delle cause di esclusione dovrebbe ritenersi limitata ai soli momenti della domanda di partecipazione, dell'aggiudicazione e della stipula del contratto.

Al contrario, sottolineando la necessità che i requisiti generali e speciali sussistano senza soluzione di continuità per tutta la procedura di gara, il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui la stazione appaltante, rilevata la causa di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 163 del 2006, ha annullato l'aggiudicazione originariamente disposta in favore della ricorrente, disponendo l'aggiudicazione a favore della seconda classificata.

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