È illegittimo escludere da una gara per l’affidamento della manutenzione del verde le imprese prive del nuovo attestato di idoneità professionale

Redazione Scientifica
09 Novembre 2017

La scelta dell'Università di escludere dalla gara per l'affidamento del servizio quinquennale di manutenzione del verde della Città Universitaria e delle sedi esterne...

La scelta dell'Università di escludere dalla gara per l'affidamento del servizio quinquennale di manutenzione del verde della Città Universitaria e delle sedi esterne - per mancanza del nuovo attestato di idoneità professionale (l'iscrizione nel Rup di cui all'art. 20, comma 1, lett. a) e c), d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214) - l'intera categoria delle imprese di sola manutenzione del verde e, di conseguenza, limitare la partecipazione alla gara alla sola categoria dei produttori di cui alla lett. a) dell'art. 12, l. n. 154 del 2016, costituisce violazione dell'art. 83, comma 2, Codice dei Contratti pubblici e, più in generale, dei principi di matrice comunitaria posti a presidio della massima concorrenza nel settore delle commesse pubbliche (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016) nonché dei principi di parità di trattamento, imparzialità e proporzionalità (art. 4, d.lgs. 50 del 2016). Ciò in ragione non solo del fatto che il requisito richiesto (cioè l'idoneità a produrre varietà vegetali in relazione ad un affidamento che concerne la sola sistemazione/manutenzione del verde pubblico) è palesemente esorbitante e sproporzionato rispetto al servizio dedotto in appalto, ma anche del fatto che, in tal modo, si restringe fortemente la cerchia delle imprese legittimate a partecipare alla gara con lesione - oltre che delle legittime aspettative degli operatori economici fino ad oggi ammessi a svolgere la manutenzione del verde, ora improvvisamente esclusi – anche dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

I principi di matrice europea in materia di appalti (con particolare riguardo alla proporzionalità dei requisiti di ammissione alla gara e alla massima partecipazione) non consentono all'Amministrazione di imporre un requisito di idoneità professionale fin quando esso non sia reso in effetti disponibile.

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