Il principio di affidamento incolpevole: FGVS e azione diretta nei confronti dell’ “apparente” assicuratore

10 Novembre 2017

Per ottenere il risarcimento dei danni da parte dell'assicurazione del responsabile è necessario che questi sia effettivamente in regola con la polizza e il relativo pagamento del premio? Chi chiede il risarcimento è tenuto a effettuare accertamenti sul pagamento del premio assicurativo o può avvalersi del principio di affidamento incolpevole?
Massima

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell'apparenza” di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio e che legittima lo stesso ad esperire l'“azione diretta” nei confronti dell' “apparente assicuratore” della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusività alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del FGVS, fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo RCA, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell'assicurazione RCA a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato l'esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS.

Il caso

I sig.ri D.B.A. e D.B.W. subivano rispettivamente, in qualità di conducente e proprietario, lesioni personali e danni patrimoniali per la rottamazione del veicolo, a causa del sinistro occorso con l'autovettura di proprietà di L.L. sprovvista di copertura assicurativa.

Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, proposta dagli attori nei confronti dell'I. Ass. Spa, in qualità d'impresa designata alla liquidazione dei danni in nome e per conto del FGVS, poiché dal verbale redatto dagli Agenti accertatori intervenuti risultava che sul veicolo del L.L. era apposto il contrassegno assicurativo rilasciato da G. Ass. Spa e conseguentemente l'azione sarebbe dovuta essere esperita direttamente nei confronti di quest'ultima.

Avverso siffatta pronuncia i sig.ri D.B.A. e D.B.W. promuovevano ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

Il Giudice dell'impugnazione, pronunciandosi sulla domanda di risarcimento avanzata dagli appellanti nei confronti del L.L. e non esaminata dal primo giudice, confermato il difetto di legittimazione passiva dell'I. Ass. Spa, liquidava i danni non patrimoniali in favore del Sig. D.B.A. e quelli patrimoniali in favore del Sig. D.B.W.

Impugnando tale sentenza gli appellanti ricorrevano per Cassazione, formulando cinque motivi, a cui resisteva con controricorso la G.I. Spa (già I. Ass. Spa), mentre alcuna difesa veniva svolta dal L.L.

La questione

In tema di risarcimento da sinistro stradale, per ottenere il risarcimento dei danni da parte dell'assicurazione del responsabile è necessario che questi sia effettivamente in regola con la polizza e il relativo pagamento del premio? Chi chiede il risarcimento è tenuto a effettuare accertamenti sul pagamento del premio assicurativo o può avvalersi del principio di affidamento incolpevole? In quali ipotesi si può ricorrere al FGVS? Qual è il rapporto tra l'azione esperibile nei confronti del FGVS e quella diretta azionabile nei confronti dell'”apparente assicuratore” del responsabile del sinistro?

Le soluzioni giuridiche

La disamina della pronuncia in oggetto necessita, preliminarmente, di alcuni brevi cenni sul concetto giuridico di apparenza, intesa come situazione di fatto non corrispondente allo stato di diritto che, al sussistere di determinate condizioni, produce i medesimi effetti giuridici.

La prevalenza della situazione apparente, rispetto a quella reale, si giustifica con la necessità di tutelare chi confida in una situazione non veritiera.

Pertanto, il principio di apparenza rappresenta un corollario del principio di affidamento, posto a presidio della sicurezza e della celerità dei traffici giuridici.

Ebbene, l'apparenza può essere pura o colposa, a seconda che la discrasia tra situazione reale e apparente sia incolpevole, oppure creata colposamente da un soggetto.

Quest'ultima fattispecie esprime il principio di autoresponsabilità, in forza del quale il soggetto che crea o concorre a porre in essere l'apparenza di una situazione di fatto è responsabile delle conseguenze che da esse discendono nei confronti dei soggetti terzi, nei quali abbia ingenerato un ragionevole affidamento.

L'apparenza è integrata da tre elementi:

  • una situazione manifestante, intesa quale situazione di fatto che porta il terzo a rappresentarsi una realtà giuridica diversa da quella esistente;
  • una situazione manifestata, ovvero la situazione giuridica che il terzo è indotto a desumere dall'insieme degli elementi di fatto;
  • l'errore (oggettivamente) scusabile del terzo.

Ciò posto, la sentenza in esame ammette l'applicabilità del principio dell'apparenza anche in materia di danni da sinistro stradale, ove la scissione tra situazione reale e indotta derivi dall'esposizione sul veicolo danneggiante del contrassegno assicurativo.

Sul punto è bene precisare che il Codice delle Assicurazioni Private dispone, come condizione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, l'assicurazione per i danni derivanti da responsabilità civile.

La polizza RCA è infatti il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli altri quando si utilizza l'auto.

Prima della recente dematerializzazione del contrassegno e dell'attestato, questi dovevano essere esposti sul veicolo assicurato, e servivano a dimostrare ai terzi l'adempimento degli obblighi assicurativi.

La Suprema Corte riconosce pertanto al soggetto danneggiato una tutela approntata dal principio di apparenza quando viene esposto dal danneggiante sul veicolo il contrassegno assicurativo, in quanto lo stesso è idoneo ad ingenerare nei terzi la convinzione della sussistenza di una polizza assicurativa RCA.

Quest'ultima garanzia è essenziale ai fini della legittimazione del danneggiato ad agire per il ristoro dei danni patiti direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice (apparente).

Si consideri altresì che, in caso di sinistro stradale verificatosi con un veicolo non assicurato, l'ordinamento appresta comunque al danneggiato una fonte risarcitoria a cui attingere.

In tal senso, la Suprema Corte ribadisce ora la funzione del FGVS, Fondo di garanzia per le vittime della strada, il quale, per il tramite dell'impresa designata, è obbligato, per legge, a risarcire i danni patrimoniali e non, subiti dagli utenti della strada, nei casi in cui «il veicolo o natante non risulti coperto dal assicurazione».

Inoltre giudici di legittimità ritengono tale ultima azione alternativa e rafforzativa rispetto all'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (apparente) della RCA.

Ciò detto, dopo l'istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi, spetterà al danneggiato scegliere tra i possibili rimedi esperibili.

Precisamente, il danneggiato potrà adire in giudizio “direttamente” l'assicurazione del danneggiante, in forza del Codice delle assicurazioni Private, invocando il principio di apparenza indotta dal danneggiante mediante l'esposizione del contrassegno sul cruscotto della vettura oppure, in alternativa, il danneggiato, verificata con le necessarie indagini presso gli enti preposti, l'assenza di copertura assicurativa, potrà rivolgersi per il ristoro dei danni al FGVS.

Osservazioni

Si consideri che l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, nella sentenza di esame, s'inserisce in un filone giurisprudenziale conforme nel tempo, a tenore del quale il terzo danneggiato non essendo tenuto ad effettuare accertamenti sul pagamento del premio assicurativo, può fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione così come risultante dall'esposizione del contrassegno e del certificato (in senso conforme, Cass. civ., sent. n. 3378/2015).

Ciò che deve essere osservato è altresì la diversa prospettiva della compagnia assicurativa e l'eventuale sussistenza della prova liberatoria.

È dunque necessario distinguere l'ipotesi di riferibilità del certificato e del contrassegno all'impresa assicuratrice emittente così da ritenere questi documenti autentici, prevalendo in tal caso, secondo i giudici di legittimità, la tutela dell'apparenza sulla situazione reale.

Tale conclusione viene motivata dalla circostanza che, mediante il rilascio all'assicurato del contrassegno e del certificato da parte dell'impresa, proprio quest'ultima ha determinato causalmente la situazione di apparenza giuridica e l'affidamento del terzo.

Diversamente, la compagnia assicurativa potrà andare esente da responsabilità solo a fronte di un contrassegno contraffatto o falsificato, ove la stessa riesca a dimostrare che alcun comportamento colposo sia stato tenuto dall'assicuratore tale da ingenerare nei terzi l'affidamento circa la sussistenza della copertura assicurativa del responsabile.

A ciò si aggiunga che l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato, nei limiti del massimale, anche quando il sinistro sia avvenuto entro il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c. e non sia stato pagato il nuovo premio.

La ratio sottesa alla pronuncia in oggetto è pertanto ravvisabile, da un lato, nella tutela dell'affidamento del terzo rispetto alla situazione di apparenza ingenerata nei confronti dei terzi e, dall'altro, nella certezza e celerità dei traffici.

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