Sulla legittimazione a ricorrere

Redazione Scientifica
10 Novembre 2017

In materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, il tema della legittimazione al ricorso va declinato (anche secondo la lettura giurisprudenziale contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale...

In materia di controversie aventi ad oggetto gare di appalto, il tema della legittimazione al ricorso va declinato (anche secondo la lettura giurisprudenziale contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 2016) nel senso che tale legittimazione deve essere correlata ad una situazione differenziata e dunque meritevole di tutela, in modo certo, per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione.

Ne consegue che il soggetto che volontariamente e liberamente si è astenuto dal partecipare ad una selezione non è legittimato a chiederne l'annullamento ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione - per lui res inter alios acta - venga nuovamente bandita.

A tale regola generale si può fare eccezione, per esigenze di ampliamento della tutela della concorrenza, solamente in tre tassative ipotesi e cioè quando:

  1. si contesti in radice l'indizione della gara;
  2. all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto;
  3. si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti (cosi la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 9 del 2014 che richiama la precedente n. 4 del 2011).

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