Spetta al RUP la verifica dell’anomalia delle offerte, anche dopo l’entrata in vigore del Nuovo Codice

Redazione Scientifica
10 Novembre 2017

Il giudizio di anomalia ha natura e oggetto ben diversi rispetto alla valutazione delle offerte tecniche e proprio per questo motivo la competenza primaria in ordine a tale adempimento spetta al RUP ovvero...

Il giudizio di anomalia ha natura e oggetto ben diversi rispetto alla valutazione delle offerte tecniche e proprio per questo motivo la competenza primaria in ordine a tale adempimento spetta al RUP ovvero ad un soggetto che viene nominato sin dalla programmazione o, al più tardi, con l'atto d'indizione dell'appalto e, quindi, ben prima del termine di scadenza delle offerte; ne consegue che non vi è alcun significativo nesso tra valutazione di anomalia e momento in cui viene nominato il soggetto competente a provvedere alla stessa. In materia, la disciplina non è mutata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, come è confermato dalle Linee guida n. 3, aventi ad oggetto i compiti e requisiti del RUP, adottate con determina n. 1096 del 26 ottobre 2016 con cui l'ANAC attribuisce direttamente al RUP la verifica dell'anomalia dell'offerta nel caso di prezzo più basso (punto 5.3).

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