Assegno divorzile negato all'ex moglie che ha cointestato il conto con il nuovo convivente

Redazione Scientifica
10 Novembre 2017

Il Tribunale di Alessandria ha respinto la richiesta di assegno divorzile presentata dalla resistente in quanto stabilmente convivente con un nuovo compagno con il quale ha anche cointestato il conto corrente.

Il Tribunale di Alessandria, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti, ha respinto la domanda di assegno divorzile presentata dalla resistente.

Il Collegio ricorda, infatti, che l'assegno divorzile è istituto a carattere prettamente assistenziale con lo scopo e la funzione di consentire al coniuge richiedente di poter mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Deve, pertanto, essere concesso soltanto qualora egli non abbia la possibilità, per ragioni oggettive, di provvedere a mantenersi con mezzi propri.

Nel caso in esame, risulta provato che la resistente, in seguito alla separazione, abbia instaurato una stabile convivenza more uxorio con altro uomo con il quale ha oltretutto cointestato un conto corrente. Tali circostanze hanno determinato il crearsi di un tenore di vita sganciato dal precedente che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è presupposto per la cessazione dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile a carico del coniuge onerato, obbligo che non rivive neppure una volta cessata la relazione di convivenza (Cass. n. 6855/2015).

Tale conclusione non muta neanche in considerazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale stabilito da Cass. n. 11504/2017 (v. A. Simeone, L'assegno di divorzio secondo la Cassazione: chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto in ilFamiliarista.it) che abbandona il criterio del tenore di vita goduto in corso di matrimonio per fare esclusivo riferimento al criterio di autosufficienza economica del coniuge richiedente.

Secondo il Tribunale è, infatti, evidente che la relazione di convivenza e la cointestazione del conto corrente sono elementi che inducono a ritenere che la resistente possa contare, per la soddisfazione delle proprie esigenze di vita, sui redditi messi a disposizione dal proprio compagno del quale ricambia l'ospitalità, per sua stessa ammissione, svolgendo piccoli lavori il che dimostra, oltretutto, la persistenza della sua capacità lavorativa.

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