Pedone assicurato-proprietario escluso dalla copertura RCA? La questione al vaglio della CGUE
13 Novembre 2017
Massima
L'art. 3 § 1 della Direttiva n. 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, l'art. 1, paragrafo 1, e l'art. 2, paragrafo 1, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, nonché l'art. 1-bis della Direttiva n. 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che esclude dalla copertura e, di conseguenza, dal risarcimento da parte dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli i danni fisici e materiali subiti da un pedone vittima di un sinistro stradale, per il solo motivo che tale pedone era l'assicurato-proprietario del veicolo che aveva causato detti danni. Il caso
Il sinistro è avvenuto in Portogallo. Tizio, in seguito al furto del proprio veicolo inseguiva con la vettura della moglie il ladro e lo raggiungeva trovandolo fermo ad una intersezione. Accostatosi a piedi al veicolo con a bordo il ladro, quest'ultimo con una manovra repentina lo investiva volontariamente facendolo cadere, lo agganciava e lo trascinava per circa 8 metri procurandogli gravi lesioni e postumi permanenti in seguito ai quali chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla compagnia assicuratrice che assicurava la RCA del veicolo di sua proprietà. Il Tribunale respingeva la domanda argomentando che in forza della legge nazionale (portoghese) sull'assicurazione obbligatoria il proprietario del veicolo era escluso dal novero dei beneficiari del risarcimento e non poteva essere considerato terzo vittima. La sentenza veniva appellata da Tizio Il Tribunal de Relação de Évora (Corte d'Appello di Évora, Portogallo) nutrendo dubbi circa la compatibilità della normativa interna sull'assicurazione obbligatoria con il diritto dell'UE, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla CGUE la questione pregiudiziale.
La questione
La questione in esame è la seguente: il proprietario del veicolo, contraente della polizza RCA, può essere considerato o meno soggetto terzo del sinistro e quindi, come previsto dalla normativa portoghese, può essere escluso dal risarcimento?
Le soluzioni giuridiche
Le norme prese in considerazione dalla CGUE sono l'art. 3 § 1 della Direttiva n. 72/166/CEE (Prima Direttiva), l'art. 1 § 1 e l'art. 2 § 1 della Direttiva 84/5/CEE (Seconda Direttiva) nonché l'art. 1-bis della Direttiva n. 90/232/CEE (Terza Direttiva) ora confluiti negli artt. 12 e 13 della Direttiva 2009/103/CE, quest'ultima tuttavia inapplicabile alla fattispecie ratione temporis.
La Corte con la sentenza in commento torna a sottolineare come le Direttive europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile, risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità in materia, abbiano quale obiettivo principale la tutela delle vittime e come tale obiettivo imponga che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trova a bordo del medesimo quale passeggero venga assimilata a quella di qualunque altro passeggero vittima dello stesso incidente (cfr. sentenza in causa C-442/10) ed inoltre che – per analogia – neppure possa essere escluso dalla nozione di “terzo vittima” l'assicurato-proprietario che, quale pedone, si trovi ad essere investito dal proprio veicolo.
L'obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli è stato costantemente perseguito dal legislatore europeo che, in particolare con l'introduzione dell'art. 1-bis della Terza Direttiva, ha esteso la copertura assicurativa di cui all'art. 3 § 1 della Prima Direttiva ai danni fisici e materiali subiti da pedoni, ciclisti ed altri utenti non motorizzati della strada (cfr. CGUE, sent. 4 settembre 2014, C-162/13).
La Corte, inoltre, opera una distinzione sottolineando come l'obbligo di copertura - da parte dell'assicurazione RCA - dei danni causati ai terzi dagli autoveicoli deve essere distinto dalla portata del risarcimento di detti danni a titolo di responsabilità civile dell'assicurato, essendo il primo definito e garantito dalla normativa dell'Unione, mentre la misura del risarcimento deve essere sostanzialmente disciplinato dal diritto nazionale (cfr. CGUE, sent. 23 ottobre 2012 C-300/10). Ogni Stato infatti può stabilire il regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione stradale, tuttavia le disposizioni nazionali che disciplinano il risarcimento derivante da tali sinistri non possono privare le indicate Direttive del loro effetto.
Tale effetto, rimarca la Corte, sarebbe vanificato qualora una normativa nazionale negasse alla vittima il diritto al risarcimento da parte dell'assicuratore RCA, ovvero limitasse in misura sproporzionata tale diritto soltanto sulla base della corresponsabilità della vittima stessa nella realizzazione del danno. Di conseguenza soltanto una valutazione caso per caso, in base a circostanze eccezionali, potrà effettuare una limitazione al diritto della vittima al risarcimento.
Argomentato quanto sopra, la CGUE arriva a stabilire che gli specificati articoli delle suindicate Direttive devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale come quella portoghese che esclude dalla copertura e, di conseguenza, dal risarcimento da parte dell'assicurazione RCA i danni fisici e materiali subiti da un pedone vittima di un sinistro stradale, per il solo motivo che tale pedone sia l'assicurato e proprietario del veicolo che aveva causato detti danni.
Osservazioni
Sempre più spesso la CGUE adotta una giurisprudenza di maggiore tutela delle vittime di incidenti stradali e con la sentenza in commento ribadisce il principio secondo il quale l'autonomia e la discrezionalità dei singoli Stati nella scelta del regime della responsabilità civile della circolazione stradale incontra il limite della legislazione dell'Unione.
L'obiettivo primario della tutela del danneggiato viene ribadito con forza dai giudici europei che evidenziano come la normativa europea di riferimento sia diretta a garantire la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Unione, sia delle persone che si trovano a bordo dei medesimi, nonché a garantire che le vittime degli incidenti causati da tali veicoli beneficino di un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell'Unione dove il sinistro è avvenuto.
La giurisprudenza italiana appare conformarsi alla normativa europea laddove stabilisce che il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente (c.d. clausola di guida esclusiva) (vedi anche Cass. civ., n. 19963/2013). |