Spese straordinarie: è obbligatorio informare preventivamente il genitore non affidatario ai fini del rimborso?

Sabina Anna Rita Galluzzo
13 Novembre 2017

In tema di spese straordinarie, è possibile per uno dei genitori sostenere spese ingenti, come quelle conseguenti all'iscrizione del figlio in un istituto scolastico privato, senza il consenso dell'altro genitore ed ottenerne comunque il rimborso?
Massima

In tema di partecipazione alle spese straordinarie rispondenti al maggior interesse dei figli, tra le quali rientrano quelle relative all'istruzione, non è previsto alcun onere di informazione a carico del genitore affidatario, eccetto le ipotesi in cui si tratti di eventi urgenti o eccezionali, sussistendo pertanto a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia addotto validi motivi di dissenso.

Il caso

La vicenda riguarda una coppia divorziata le cui due figlie erano state affidate in via esclusiva alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre e previsione, a carico di quest'ultimo, di un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento delle minori, oltre alla metà delle spese straordinarie.
La donna, avendo sostenuto varie spese eccedenti l'ordinario mantenimento, legate per lo più alle esigenze scolastiche di una delle figlie, ne chiedeva il rimborso tramite decreto ingiuntivo. Si trattava in particolare di esborsi relativi all'iscrizione di una delle due figlie ad una scuola privata e del ricorso a ripetizioni private, decise dalla madre per risolvere le difficoltà che la minore aveva incontrato nel suo percorso scolastico. La donna deduceva altresì di essere stata costretta ad assumere da sola decisioni così rilevanti per la vita di una delle figlie, come il mutamento dell'istituto scolastico frequentato, a fronte del comportamento assenteista del padre. L'uomo si opponeva invece al rimborso sostenendo di non aver partecipato a tali scelte.

La vicenda giunge in Cassazione e la Corte, richiamando i suoi precedenti giurisprudenziali, condanna il padre a rimborsare alla donna la metà delle spese sostenute oggetto della controversia.

La questione

Di fronte ai frequenti casi, simili a quello in esame, ci si chiede se sia necessario o meno concordare preventivamente tra i genitori le spese straordinarie ai fini del rimborso delle stesse da parte del genitore che non le ha sostenute. È noto che le spese straordinarie sono per definizione giurisprudenziale quelle necessarie a far fronte ad eventi non costanti nella vita dei figli, imprevedibili e non quantificabili in anticipo, ovvero quelle di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (Cass. civ., 9 giugno 2015, n. 11894). Tra queste vengono comunemente enumerate alcune tra le spese relative all'ambito scolastico. Si consideri ad esempio le spese per tasse scolastiche, tasse universitarie, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche, corsi di lingue o viaggi all'estero per motivi di studio, o anche le spese per l'acquisto di un pc. Vengono invece per lo più fatte rientrare nell'assegno di mantenimento e devono quindi essere sostenute dal genitore affidatario altre spese legate alla scuola tra cui: acquisto di libri scolastici, materiale di cancelleria, abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola.

Il punto centrale del caso di specie riguarda in particolare la possibilità per uno dei genitori di sostenere spese ingenti, nonché fortemente incidenti sulla vita del figlio, come quelle conseguenti all'iscrizione in un istituto scolastico privato, senza il consenso dell'altro genitore ed ottenerne comunque il rimborso.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione risolve la controversia richiamando principi giurisprudenziali, considerati dall'ordinanza in esame consolidati, secondo i quali l'obbligo di rimborso delle spese sostenute si fonda non tanto sulla previa condivisione delle stesse, quanto sulla valutazione dell'interesse del figlio.

L'orientamento interpretativo più recente e ormai maggioritario infatti sostiene che, anche nel caso di decisione di maggiore interesse per i minori, non sia configurabile a carico del genitore affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (Cass. civ., 3 febbraio 2016, n. 2127; Cass. civ., 26 settembre 2011, n. 19607). Tale linea interpretativa si discosta pertanto da un orientamento giurisprudenziale più datato che distingueva tra spese dipendenti da scelte di maggiore importanza per i figli e spese, pur ingenti, ma non rilevanti nella vita dei minori. In tale ordine di idee si richiedeva, ai fini della rimborsabilità della spesa sostenuta da uno dei due genitori, il consenso dell'altro in relazione alle scelte di maggior importanza, tra le quali rientra la scelta dell'istituto scolastico da frequentare.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente invece, accolto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame, sussiste a carico del genitore non affidatario un obbligo di rimborso di parte delle spese straordinarie sostenute (nella specie nella misura del 50%) anche nel caso di mancata concertazione preventiva e qualora non siano stati tempestivamente addotti validi motivi di dissenso.

Questo principio peraltro, si sottolinea in giurisprudenza, è applicabile in presenza di alcuni requisiti. Le spese innanzitutto devono essere compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono (Cass. civ., 26 settembre 2011, n. 19607) e devono corrispondere all'interesse del minore in rapporto all'utilità derivante al figlio da tale spesa (Cass. civ., 30 luglio 2015, n. 16175). Pertanto mentre le spese straordinarie concordate danno sicuramente diritto al rimborso, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha effettuate, compete al giudice verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore.

La Cassazione infatti, nella fattispecie in esame, facendo applicazione di tali principi, afferma che il giudice del merito aveva adeguatamente valutato che la scelta della scuola privata corrispondesse effettivamente all'interesse della minore viste le sue difficoltà scolastiche. Erano altresì state correttamente prese in considerazione le condizioni economiche del padre e, il livello sociale ed economico di entrambi i genitori, condizioni ritenute compatibili con le spese sostenute.

Emerge comunque dall'istruttoria, come la donna avesse più volte cercato, senza risultati, di informare il padre delle spese che voleva sostenere nell'interesse della figlia.

Si ritrovano peraltro, in giurisprudenza, proprio in materia di scelta della scuola soluzioni difformi.

In un caso datato, in particolare, il genitore non affidatario aveva contestato il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'altro per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordate. La Suprema Corte, premessa l'irrilevanza della inesistenza di un accordo tra i coniugi circa tale scelta scolastica, aveva ritenuto, sufficiente, per la sussistenza dell'obbligo di rimborso, l'esistenza del titolo giudiziale e la mancata, tempestiva adduzione da parte del genitore non affidatario di validi motivi di dissenso circa la scelta della scuola, a prescindere dalla circostanza che l'altro coniuge gli avesse o meno comunicato tale determinazione (Cass. civ., 29 maggio 1999, n. 5262).

Si ricorda invece un diverso intervento della Cassazione che ha ritenuto che il pagamento della retta scolastica di un istituto privato non può essere posto a carico del genitore che non ha scelto quella particolare scuola. Nella specie la Corte aveva precisato che il bisogno primario dell'istruzione dei figli può essere adeguatamente soddisfatto con il ricorso a scuole pubbliche, mentre la scelta di un istituto privato corrisponde solamente ad un desiderio del genitore. (Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 25026).

Osservazioni

Al di là comunque della specifica questione del rimborso delle spese straordinarie sostenute da uno dei due genitori, si sottolinea che sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui rientra sicuramente la scelta della scuola, devono essere adottate da entrambi i genitori, come richiesto dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c.. Inoltre, il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. In tal senso si evidenzia una pronuncia della Cassazione secondo la quale l'iscrizione scolastica dei figli, e a maggior ragione l'iscrizione del minore presso istituti scolastici privati, come è stato nel caso di specie, richiede il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di scelta su “questioni importanti” per la vita dei minori (Cass. civ., 20 giugno 2012, n. 10174).

Guida all'approfondimento

S. Galluzzo, Le spese straordinarie: questioni controverse in IlFamiliarista.it.

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