Che succede in caso di discrasia tra il nominativo di chi rende una dichiarazione e quello di chi sottoscrive (in forma digitale) la stessa?

14 Novembre 2017

Nel caso in cui venga apposta ad una dichiarazione presentata in sede di gara la firma digitale di un soggetto diverso da quello che ha reso la dichiarazione stessa non è legittimo il provvedimento di esclusione, se entrambi detti soggetti siano comunque rappresentati legali dell'impresa concorrente.

Nell'ambito di una procedura di gara con modalità telematiche quali effetti conseguono dalla non coincidenza tra il nominativo di chi rende una determinata dichiarazione e la firma digitale apposta in calce alla stessa?

A tale (verosimilmente sin qui inedito) quesito giuridico ha dato risposta il Tar Toscana che nel giudizio da cui è scaturita la sentenza in oggetto era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento di esclusione disposto dall'Amministrazione resistente e motivato proprio sulla base della discrasia tra il nominativo del dichiarante e quello del sottoscrittore (in forma digitale) della relativa dichiarazione.

Ebbene, il Tar Toscana ha ritenuto che detta discrasia non legittimi l'adozione di un provvedimento di esclusione, qualora, come nel caso sottoposto alla sua attenzione, la firma digitale sia comunque riconducibile ad un soggetto che sia dotato, come chi ha reso la dichiarazione alla quale la stessa è stata erroneamente apposta, dei poteri di rappresentanza dell'impresa.

In tali casi, infatti, com'è espressamente chiarito nella sentenza in questione, non si è al cospetto:

  • né di una «carenza della documentazione che non consent(a) l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa» (art. 83, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006), poiché non si pone alcun problema di individuazione e di legittimazione del soggetto che ha reso la dichiarazione;
  • né di una irregolarità che abbia in alcun modo inciso sul contenuto dell'offerta presentata al momento della partecipazione alla procedura di gara;
  • né, e infine, di questioni di legittimazione del soggetto che ha sottoscritto le offerte medesime.

Ne discende dunque l'insussistenza di alcuna legittima causa di esclusione del concorrente che sia incorso in tale errore.

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