Rimborso degli oneri a seguito di risoluzione/revoca della concessione

Redazione Scientifica
09 Novembre 2017

L'art. 158 del previgente Codice dei contratti pubblici (al pari dell'articolo 176 del nuovo Codice) recante «Risoluzione» consente il rimborso degli oneri ivi contemplati soltanto nell'ipotesi in cui un...

L'art. 158 del previgente Codice dei contratti pubblici (al pari dell'art. 176 del nuovo Codice) recante «Risoluzione» consente il rimborso degli oneri ivi contemplati soltanto nell'ipotesi in cui un contratto di concessione effettivamente stipulato sia stato in seguito risolto per inadempimento del concedente ovvero nell'ipotesi in cui la concessione sia stata "revocata" per motivi di pubblico interesse.

L'immissione in via anticipata nella gestione di un sito non equivale alla stipula della concessione (in realtà, mai conclusa) soprattutto nel caso in cui detta immissione anticipata è limitata alla sola prosecuzione delle attività svolte dal precedente gestore.

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