La qualifica del Presidente della Commissione nel vecchio Codice

Redazione Scientifica
15 Novembre 2017

L'art. 84 del previgente Codice dei contratti stabiliva: al comma 3 del che: «La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della...

L'art. 84 del previgente Codice dei contratti stabiliva:

  • al comma 3 del che: «La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente»;
  • al successivo comma 8, che «i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie»(professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali; professori universitari: nell'ambito di appositi elenchi).

Il tenore letterale delle suddette disposizioni normative vigenti pro tempore e richiamate dalla lex specialis di gara era, pertanto, inequivoco:

a) nel riservare al personale della stazione appaltante il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice;

b) nel prevedere la possibilità di commissari esterni alla stazione appaltante solo per i componenti “diversi dal presidente”.

Con riferimento al termine “di norma” di cui al comma 3, si rileva che la suddetta espressione si riferisce esclusivamente alla qualifica dirigenziale del Presidente della Commissione, qualifica che può essere derogata solo qualora tra il personale della stazione appaltante tale figura non sia presente, così da poter essere eccezionalmente sostituita da un funzionario (di minor grado) della stessa stazione appaltante, a condizione che sia tuttavia incaricato di funzioni apicali.

Ciò che può eccezionalmente mutare (al di fuori della “normalità” dei casi) è, dunque, solo la qualifica professionale del dipendente della stazione appaltante, ma non la coincidenza della figura del Presidente della Commissione con quella di un dipendente interno della stazione appaltante stessa.

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