La qualifica del Presidente della Commissione nel vecchio Codice
15 Novembre 2017
L'art. 84 del previgente Codice dei contratti stabiliva:
Il tenore letterale delle suddette disposizioni normative vigenti pro tempore e richiamate dalla lex specialis di gara era, pertanto, inequivoco: a) nel riservare al personale della stazione appaltante il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice; b) nel prevedere la possibilità di commissari esterni alla stazione appaltante solo per i componenti “diversi dal presidente”.
Con riferimento al termine “di norma” di cui al comma 3, si rileva che la suddetta espressione si riferisce esclusivamente alla qualifica dirigenziale del Presidente della Commissione, qualifica che può essere derogata solo qualora tra il personale della stazione appaltante tale figura non sia presente, così da poter essere eccezionalmente sostituita da un funzionario (di minor grado) della stessa stazione appaltante, a condizione che sia tuttavia incaricato di funzioni apicali. Ciò che può eccezionalmente mutare (al di fuori della “normalità” dei casi) è, dunque, solo la qualifica professionale del dipendente della stazione appaltante, ma non la coincidenza della figura del Presidente della Commissione con quella di un dipendente interno della stazione appaltante stessa. |