In determinate ipotesi concernenti sistemi di formulazione delle offerte può ritenersi non operante la regola generale della lettura in seduta pubblica

Redazione Scientifica
15 Novembre 2017

Nel caso in cui la lex specialis preveda un sistema misto di formulazione dell'offerta mediante la combinazione di elementi di natura tecnica e di natura economica, non è operante la regola imposta dall'art. 283 del d.P.R. n. 207 del 2010, secondo cui...

Nel caso in cui la lex specialis preveda un sistema misto di formulazione dell'offerta mediante la combinazione di elementi di natura tecnica e di natura economica, non è operante la regola imposta dall'art. 283 del d.P.R. n. 207 del 2010, secondo cui si procede, in seduta pubblica, prima alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e successivamente, aperte le buste contenenti le offerte economiche, si rendono noti i ribassi offerti.

La norma regolamentare presuppone che nella stessa seduta pubblica, dopo la lettura dei ribassi e delle riduzioni, si possano determinare automaticamente i punteggi connessi ai prezzi. Essa rinviene la sua ratio nell'esigenza di rendere noto ai partecipanti, nella stessa seduta, l'esito finale e congiunto delle valutazioni delle offerte tecniche e di quelle economiche. Questo risultato non è possibile nel caso di gara svolta secondo il sistema misto sopra detto, perché la determinazione dei punteggi connessi ai prezzi non è in tale ipotesi (solo) matematica, ma si ha all'esito dell'ulteriore giudizio di natura tecnica, che resta ancora da compiere in seduta riservata.

Quanto al profilo attinente all'esigenza di preservare l'integrità delle offerte economiche da eventuali “interventi manipolativi”, a gara in corso, questa appare sufficientemente garantita dall'apertura delle buste e dalla contestuale vidimazione su ogni pagina di ogni singola offerta economica, effettuata in seduta pubblica.

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