Affidamento di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro: possibile l’esclusione automatica delle offerte anomale se prevista dal bando

Redazione Scientifica
15 Novembre 2017

L'art. 86 d.lgs. n. 163 del 2006 prevede al primo comma che nei contratti di cui al codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali...

L'art. 86 d.lgs. n. 163 del 2006 prevede al primo comma che nei contratti di cui al codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A sua volta, l'art. 124, comma 8 (relativo ad appalti e forniture di servizi “sotto soglia”) recita che per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

Per l'effetto del combinato disposto di tali disposizioni deve concludersi nel senso che la stazione appaltante è tenuta a determinare la soglia di anomalia sulla base dei criteri indicati nella norma codicistica e a richiedere poi necessariamente, ai sensi dell'art. 87 d.lgs. n. 163 del 2006, la giustificazione dell'apparente anomalia dell'offerta laddove non contempli espressamente nel bando di gara la facoltà di procedere con l'esclusione diretta delle offerte anomale.

Non può condividersi il rilievo secondo cui non sarebbe necessaria un'espressa previsione della legge di gara che disponga l'automatica esclusione delle offerte anomale, a tal fine essendo sufficiente il generico richiamo dell'art. 124, comma 8 contenuto nel bando e nel disciplinare di gara. Invero, è lo stesso art. 124 a precisare, per tabulas, che una tale ipotesi – di carattere eccezionale, e dunque oggetto di stretta interpretazione, in quanto comportante una deroga al principio generale del favor per la massima partecipazione alle gare – debba essere espressamente prevista nel bando.

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