Lo stand still opera anche in caso di rinvio della camera di consiglio e cessa solo in caso di rinuncia alla richiesta cautelare

Redazione Scientifica
15 Novembre 2017

Nel caso in cui nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare di sospensione temporanea dell'aggiudicazione venga disposto un rinvio dell'udienza camerale...

Nel caso in cui nella camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare di sospensione temporanea dell'aggiudicazione venga disposto un rinvio dell'udienza camerale continua ad operare lo stand still, potendo dirsi venuto meno tale motivo ostativo alla stipula del contratto solo nel caso di un rinvio della causa all'udienza di merito (anche ai fini dell'esame dell'istanza cautelare), perché solo in questo ultimo caso può dirsi essere intervenuta una rinuncia, sia pur implicita, all'operatività del vincolo di stand still.

La declaratoria di inefficacia del contratto di appalto può essere sancita dal Giudice amministrativo anche in mancanza di dichiarazione di subentro ex art. 122 c.p.a. ma in presenza di richiesta di risarcimento danni in forma specifica.

Oltre alla forma di tutela rappresentata dalla diretta aggiudicazione in favore del concorrente utilmente graduato di cui all'art. 124 c.p.a. (che rappresenta pur sempre disposizione di carattere speciale), sono configurabili ulteriori e diverse forme di tutela le quali rinvengono il proprio fondamento sistematico nell'ambito dei principi desumibili dall'art. 2058 c.c. (pur riguardando esso in quanto tale l'attività materiale), applicabili quando le relative misure risultino possibili e non eccessivamente onerose per il soggetto inciso.

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