Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente

Redazione Scientifica
15 Novembre 2017

In applicazione della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Adunanza plenaria 7 aprile 2011 n. 4 e 25 febbraio 2014, n. 9, nonché con la decisione della Sezione III, 26 agosto 2016, n. 3708) e della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5 aprile 2016...

In applicazione della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Adunanza plenaria 7 aprile 2011 n. 4 e 25 febbraio 2014, n. 9, nonché con la decisione della Sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708) e della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5 aprile 2016, n. C/689/13 (Puligienica c/Airgest s.p.a.), se la partecipazione legittima alla gara del concorrente non vincitore è un fattore legittimante alla proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione, appare tuttavia doveroso l'esame del ricorso principale, anche a fronte della proposizione di un ricorso incidentale escludente ed a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, quando l'accoglimento dello stesso produca, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale; di conseguenza e a contrario, rimane, invece, compatibile con il diritto europeo sull'effettività della tutela giurisdizionale in subiecta materia una regola nazionale che osti all'esame del ricorso principale quando dal suo accoglimento il ricorrente principale non consegua, con certezza, alcuna utilità, neanche in via mediata e strumentale.

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