Il Giudice che decide sulla responsabilità genitoriale è competente a pronunciarsi sulle domande qualificate come “accessorie”
16 Novembre 2017
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sentenza n. 27091/2017, si è pronunciata in merito alle disposizioni sulla competenza giurisdizionale contenute nei regolamenti europei n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Come è noto il Regolamento dell'Unione n. 2201/2003 prevede che i Giudici competenti in materia di responsabilità genitoriale siano, in linea di principio, quelli dello Stato membro in cui i figli risiedono abitualmente. In forza del Regolamento dell'Unione n. 4/2009, il Giudice competente a conoscere di un'azione relativa allo stato delle persone (ad esempio divorzio o separazione) è altresì competente a pronunciarsi su qualunque domanda di obbligazione alimentare accessoria a tale azione. Tuttavia, una domanda di obbligazione alimentare accessoria a un'azione per responsabilità genitoriale sarà decisa dal Giudice competente a pronunciarsi su questa azione. Molto interessante appare la qualificazione giuridica fornita dalle Sezioni Unite della nozione di responsabilità genitoriale che non può limitarsi alle controversie relative all'individuazione del genitore affidatario o collocatario, ma deve ricomprendere tutte le richieste riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale ed in particolare, come nel caso in esame, quelle relative al mutamento di residenza.
La sentenza si occupa di chiarire se il criterio di determinazione della giurisdizione applicabile alla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, coincidente con la residenza abituale del minore, attragga, come ritenuto nella sentenza impugnata, anche le altre domande. Secondo le Sezioni Unite, ai fini dell'applicazione dell'art. 8 Reg n. 2201/2003, concernente il criterio della residenza abituale del minore, e dell'art. 3 Reg. n. 4/2009, concernente la competenza in materia di obbligazioni alimentari, fondamentale è la nozione di accessorietà. Tale parametro va interpretato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, nella causa C-184/14, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Suprema Corte di Cassazione, in materia di obbligazioni alimentari. Difatti, tale interpretazione non può essere lasciata alla valutazione dei giudici di ciascuno Stato membro essendo necessaria un'applicazione autonoma ed uniforme. La Corte UE ha dichiarato che, per sua natura, una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è intrinsecamente legata all'azione per responsabilità genitoriale. Il Giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale è, infatti, nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un'obbligazione alimentare in favore di un minore. Una soluzione del genere, concentrando tutte le azioni che riguardano il minore presso il Giudice dello Stato membro della sua residenza abituale, si informa all'interesse superiore dello stesso, che, secondo il diritto dell'Unione, deve essere considerato preminente. Ed è proprio sulla base della “accessorietà” che la Cassazione si esprime in merito alla competenza del Giudice italiano, chiarendo che il giudizio sulla natura principale ed accessoria di due domande non costituisce una valutazione di merito, quantitativa o qualitativa, ma deve essere esclusivamente desunto dall'interpretazione complessiva dei regolamenti operata dalla Corte di Giustizia alla luce del superiore interesse del minore. In ipotesi di questo tipo, di fatto, si provvede a tipizzare il collegamento rilevante tra le controversie riducendo l'ambito della discrezionalità del giudice nell'individuare la sussistenza o meno dell'accessorietà e garantendo parimenti l'armonia delle decisioni. Dovendosi, in particolare, affermare il vincolo della accessorietà tra domanda relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale e quella riguardante gli obblighi alimentari paterni nei confronti dei figli minori, non possono essere applicabili i fori alternativi di cui dell'art. 3, lett. a) e b), Reg. n. 4/2009, che condurrebbero, nel caso all'esame, alla competenza del Giudice italiano. Viceversa, con riguardo all'inadempimento degli obblighi di mantenimento dei figli minori e della ricorrente, posti a carico del padre, ed il risarcimento dei danni non patrimoniali, non opera la predetta relazione di accessorietà esistente per le altre domande di natura alimentare rivolte a regolare gli obblighi futuri dell'intimato. In particolare, l'obbligazione che sorge da illecito è contenuta nel regolamento n. 44/2001, che dichiara competente il Giudice dello Stato membro ove sia domiciliato il convenuto. Con riferimento all'alienazione dei beni del minore, in quanto attinente all'esercizio della responsabilità genitoriale, viene affermata la competenza del Giudice della residenza abituale del minore. Interessante da ultimo il passaggio in cui la Corte dichiara che nella contumacia non può assolutamente ravvisarsi accettazione espressa o adesione manifesta in modo univoco della giurisdizione del Giudice adito (vale a dire, nel caso di specie, del Giudice italiano). |