La revoca della precedente aggiudicazione non è ostativa alla partecipazione alla gara indetta dalla stessa stazione appaltante
16 Novembre 2017
Nella pronuncia in esame, il Consiglio di Stato, confermando in parte qua la sentenza impugnata, ha evidenziato che la revoca di una precedente aggiudicazione, seppur disposta dalla stessa stazione appaltante, non è idonea a determinare l'esclusione dalle successive procedure, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006. A supporto di tale conclusione militano diverse considerazioni. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che la disposizione de qua si riferisce alle sole ipotesi di «grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante che bandisce la gara», pertanto detta clausola non è applicabile ai casi in cui la prestazione non sia stata mai resa, perché la revoca è intervenuta prima dell'attivazione del servizio (come nel caso esaminato dal Consiglio di Stato).
In secondo luogo, premettendo che la valutazione delle condotte idonee a fare venire meno la fiducia riposta dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico è attribuita esclusivamente all'Amministrazione, trattandosi di attività di natura discrezionale, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, nel caso di specie, la Società destinataria della pregressa revoca, dopo poco tempo, era stata invitata dalla stessa stazione appaltante a partecipare ad una gara per l'affidamento di un servizio analogo. Pertanto, attraverso l'invito, era stata evidentemente la medesima Amministrazione a valutare la vicenda pregressa, ritenendola irrilevante ai fini del rapporto fiduciario. |