Prima della separazione i contrasti fra i genitori per l'educazione dei figli sono risolti dal Tribunale, non dal Giudice TutelareFonte: Trib. Roma , 10 agosto 2017
17 Novembre 2017
Massima
Prima dell'avvio dell'iter notificatorio del ricorso per separazione personale, i contrasti tra i genitori sulle scelte educative dei figli sono risolti dal Tribunale, in camera di consiglio, ex art. 316, comma 2, c.c. sulla base di ricorso autonomo ad istanza di uno dei genitori; negare l'accesso al rimedio giurisdizionale potrebbe risolversi di fatto in un diniego di tutela, mancando la certezza che il procedimento separativo prenda effettivamente vita all'udienza fissata. Il caso
Tizio si rivolgeva al Tribunale, con ricorso ex art. 316, comma 2, c.c., al fine di dirimere il contrasto insorto tra le parti in merito alla scelta dell'istituto scolastico nel quale iscrivere i figli minori per l'imminente nuovo anno scolastico; in particolare egli metteva in discussione la scelta precedentemente condivisa con la madre di fare frequentare ai figli una scuola internazionale e chiedeva l'iscrizione degli stessi alla scuola pubblica o in subordine a una scuola privata che garantisse una formazione bilingue con costi più contenuti. Si costituiva in giudizio la moglie Caia, sollevando, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda considerato che la stessa Caia aveva depositato ricorso ex art. 151 c.p.c. seppure non ancora notificato. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare e ha accolto parzialmente il ricorso, disponendo che la figlia maggiore continuasse a essere iscritta presso la scuola internazionale già frequentata e che il figlio minore fosse invece iscritto presso un istituto pubblico, da scegliersi tra quelli più vicini al luogo di residenza del minore. La questione
Il Tribunale di Roma ha dovuto risolvere in via preliminare la questione dell'ammissibilità del rimedio previsto dall'art. 316, comma 2, c.c. esperito nel periodo intercorrente tra il deposito e la notificazione del ricorso per separazione personale dei genitori. Nel merito è stato chiamato a valutare il migliore interesse dei minori circa la prosecuzione o meno di un iter scolastico condiviso dai coniugi in costanza di matrimonio ma non più approvato da uno dei due dopo il venire meno di una prospettiva di vita comune. Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 316, comma 2, c.c., sollevata dalla resistente in ragione della pendenza di un procedimento di separazione personale tra le parti; parte resistente osservava che era stata data prova del deposito del ricorso e dell'emissione del relativo decreto di fissazione dell'udienza ma non invece dell'avvio del relativo iter notificatorio, con la conseguenza che non vi sarebbe stata certezza circa l'effettiva instaurazione del giudizio. Il Collegio ha quindi ritenuto che in una tale situazione negare l'accesso al rimedio azionato avrebbe potuto comportare un diniego di giustizia, anche in considerazione dei tempi brevi prima dell'inizio dell'anno scolastico. Quanto al merito della questione, il Tribunale ha ritenuto conforme all'interesse della figlia più grande conservare una continuità scolastica e didattica e proseguire quindi gli studi presso la scuola internazionale già frequentata con brillanti risultati; con riguardo al figlio più piccolo, che avrebbe ancora dovuto iniziare il ciclo di scuola elementare, il Tribunale non ha ritenuto ragionevole imporre, contro la volontà di uno dei genitori, un percorso di scuola privata che era stato scelto all'epoca in cui i coniugi avevano una prospettiva di vita comune e pertanto è stato deciso di dare preferenza alla scelta di un istituto pubblico. Osservazioni
La decisione del Tribunale di Roma appare innanzitutto coerente sotto il profilo processuale laddove ritiene ammissibile al caso di specie il rimedio di cui all'art. 316, comma 2, c.c.. Con la riforma della filiazione è stato abolito il potere esclusivo del padre di assumere una decisione su cui vi fosse contrasto tra i genitori in caso di particolare urgenza, diritto previsto dal testo previgente e del tutto desueto rispetto al dettato dell'art. 316 c.c.. La nuova formulazione di tale norma conferma il ricorso senza formalità al Giudice, il quale dapprima suggerisce le determinazioni più idonee e, se il contrasto permane, attribuisce il potere decisionale sul caso concreto al genitore che reputa più idoneo. La previsione del ricorso senza formalità al giudice induce a collocare il procedimento nell'ambito della volontaria giurisdizione e, conseguentemente, non vi è l'obbligo di una difesa tecnica. Tuttavia, tale formulazione generica ha creato contrasti interpretativi in merito all'individuazione del Giudice competente, per taluni da ravvisarsi nel Giudice tutelare e per altri nel Tribunale riunito in camera di consiglio; quest'ultima soluzione è quella adottata dal Tribunale romano, coerentemente con gli ordinari criteri ermeneutici. Infatti, a norma dell'art. 344 c.c., il Giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. A parere di chi scrive le competenze del Giudice tutelare possono essere solo quelle indicate nel codice civile e nelle leggi speciali, da ritenersi tassative. Pertanto, non prevedendo l'art. 316 c.c. espressamente tale competenza, essa dovrà necessariamente essere attribuita al Tribunale in camera di consiglio, coerentemente con quanto disposto dall'art. 38 disp. att. c.c.. L'altro importante nodo sciolto con il decreto in esame riguarda l'ambito di applicazione della norma richiamata. È bene ricordare che si tratta di un rimedio per le ipotesi di famiglia unita, dal momento che i contrasti tra i genitori insorti successivamente alla loro separazione sono disciplinati dagli artt. 337-bis e ss c.c.. Tale interpretazione è stata ampiamente confermata dalla Suprema Corte che ha affermato che l'art. 316 c.c. «trova quindi applicazione per le controversie tra coniugi non separati o tra i quali non sia in corso procedimento di separazione» (v. Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2013, n. 4945; già in questi termini, Cass. civ., 29 settembre 1997, n. 9339). La resistente ha sollevato eccezione di inammissibilità proprio in ragione della pendenza di un procedimento di separazione personale tra le parti, che comporterebbe, a suo dire, l'attribuzione della competenza a dirimere il contrasto relativo all'iscrizione scolastica dei minori al Giudice adito per la separazione. Correttamente il Collegio ha rilevato che benché l'iter separativo risultasse avviato, il contraddittorio non era ancora stato instaurato (non essendo stata richiesta la notificazione del ricorso introduttivo) e pertanto non vi era alcuna garanzia che il giudizio venisse effettivamente coltivato dalla parte attrice. Per tale ragione, dati anche i tempi stretti in vista dell'inizio dell'anno scolastico, la tutela urgente offerta dall'art. 316 c.c. è stata ritenuta ammissibile per il caso di specie. La decisione assunta appare altresì condivisibile sul piano sostanziale, avendo tenuto conto sia del migliore interesse della minore a non vedere interrotto il proprio percorso scolastico a causa della separazione dei genitori, sia del diritto riconosciuto al genitore di poter modificare le proprie scelte alla luce del nuovo assetto di vita conseguente al fallimento del progetto matrimoniale. Il provvedimento in commento si pone altresì in continuità con l'orientamento maggioritario dei Tribunali di merito; si segnala in proposito Trib. Milano, sez. IX, 18 marzo 2016, n. 3521, che ha affermato che quando tra i genitori vi è un conflitto sulla scelta della scuola, ovvero quando non ci sia o venga meno l'accordo originario sulla frequentazione della scuola privata, la decisione del Giudice dovrà necessariamente essere a favore della scuola pubblica anche se, in costanza di matrimonio, i figli hanno frequentato istituti scolatici privati. Tale regola può essere derogata quando, in casi particolari, la scelta della scuola pubblica risulti essere contraria all'interesse della prole. In queste occasioni il Giudice potrà invero adottare una decisione di segno radicalmente opposto: optare per l'istruzione privata anziché per quella pubblica. Recentemente, Trib. Milano, decr., 2 febbraio 2017 (cfr. F. Mazzoleni, Se i genitori litigano non sempre prevale la scuola pubblica, in IlFamiliarista.it), trovandosi di fronte a un minore con fragilità e problemi relazionali, ha ritenuto più tutelante mantenere l'iscrizione presso la scuola privata, rilevando tra l'altro il fatto che i genitori avessero comunque sempre manifestato la preferenza per l'istruzione privata. Anche Trib. Perugia, ord., 2 maggio 2017 ha affermato che «nell´ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all´iscrizione del figlio nella scuola, debba essere privilegiata l´istruzione pubblica»; ciò perché quest´ultima rappresenta una «scelta “neutra”, espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione nonché esplicazione principale del diritto costituzionale» previsto dall'art. 33, comma 2, Cost.. Né – si legge ancora nell´ordinanza – una precedente preferenza per la scuola privata può essere ritenuta vincolante per tutto il percorso scolastico del minore. I genitori devono «rinnovare il consenso per i cicli di studio successivi», giacché una determinata scelta può essere stata condivisa «nell´ottica del nucleo familiare unito», e dunque non valere «dopo, nella fase della disgregazione». L'iscrizione alla scuola privata quindi può essere disposta solo in caso di «evidenti controindicazioni» a studiare in una scuola pubblica oppure in presenza di «elementi precisi e peculiari», che rendano in concreto preferibile, nell'interesse del minore, la frequenza di una struttura diversa da quella pubblica. Come, ad esempio, quando è necessario garantire la continuità scolastica. |