L’affidamento a terzi dei servizi facenti capo alla società di progetto e l’individuazione della giurisdizione sulle relative controversie

Redazione Scientifica
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16 Novembre 2017

In relazione a quanto previsto dall'art. 37-quinquies comma 1-bis della legge n. 109 del 1994 (comma introdotto dall'articolo 6 della legge n. 144 del 1999) ed identicamente ripreso dal 184, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016...

In relazione a quanto previsto dall'art. 37-quinquies comma 1-bis della legge n. 109 del 1994 (comma introdotto dall'art. 6, l. n. 144 del 1999) ed identicamente ripreso dal 184, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi), ragioni di sistematica portano a dover concludere che: - non vi sono dubbi che, in base alla normativa, nell'ambito del “recinto” originario dei soci della società di progetto, i servizi oggetto della concessione possono essere liberamente affidati ai soci, sempre che questi siano in possesso dei necessari requisiti; - il secondo capoverso - non a caso collocato in coda all'eccezione precedente contemplata dal passo precedente - se riletto nel contesto complessivo della disposizione comporta che debbano restare ferme le norme che impongono sempre l'evidenza pubblica per affidamento a terzi dei servizi oggetto della concessione. In conseguenza, una volta che i soci abbiano costituito la società di progetto, e questa sia subentrata nel rapporto di concessione all'aggiudicatario, diventando concessionaria a legittimo titolo derivato, qualsiasi altro soggetto terzo è estraneo al rapporto di concessione.

Nel caso di controversia instaurata tra socio proprietario e concessionario del servizio, per l'affidamento a terzi del servizio in precedenza eseguito da altro socio inadempiente (cessionario delle quote e posto in liquidazione), la relativa cognizione rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva, sia ai sensi dell'art. 133 c.p.a. comma 1, lett. a-bis) e b), relativo alle concessioni di servizi pubblici, sia ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) n. 1, in quanto l'assunzione di servizi e di quote sociali da parte di imprese estranee al novero dei soci della società di progetto è questione concernente profili estranei al mero rapporto patrimoniale tra la società medesima ed i suoi soci, attenendo strettamente e funzionalmente alla qualità ed alle garanzie di un servizio pubblico essenziale di interesse generale.