Compatibilità tra rito accelerato e rito super-accelerato

17 Novembre 2017

Quando il tribunale si pronuncia con sentenza sia sull'azione demolitoria proposta contro l'esclusione, secondo il disposto dell'art. 120, co. 6-bis, sia sulle derivate contestazioni all'aggiudicazione, avvalendosi della possibilità di definire il giudizio nell'udienza cautelare ai sensi dell'art. 120, co. 6, la vicenda processuale presenta uno sviluppo che consente la decisione congiunta su entrambe le fasi di esclusione e di aggiudicazione. In tale ipotesi, infatti, non si verifica alcuna deviazione dal rito di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell'art. 120 c.p.a e risultano conseguiti gli obiettivi di riforma del codice di rito.

Il caso. La società ricorrente impugnava cumulativamente il provvedimento di esclusione da una gara pubblica e l'aggiudicazione in favore di terzi. L'aggiudicazione veniva comunicata il 21 settembre 2017, mentre il provvedimento di esclusione veniva conosciuto dalla ricorrente il 3 ottobre 2017, a seguito di accesso agli atti. Si costituiva l'amministrazione resistente che eccepiva l'inammissibilità della domanda cumulativa di annullamento dell'esclusione e dell'aggiudicazione, invocando i principi espressi dal Consiglio di Stato in specie nell'ordinanza 14 marzo 2017, n. 1059, e nella sentenza 4 luglio 2017, n. 3265 (su cui v. La (super)specialità del mini-rito non ammette il “sorpasso” del rito speciale di S. Tranquilli).

La decisione del TAR. Il Collegio afferma che il tribunale può pronunciarsi con sentenza sia sull'azione demolitoria proposta contro l'esclusione “in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”, secondo il disposto dell'art. 120, comma 6-bis, sia sulle derivate contestazioni all'aggiudicazione, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 120, comma 6 (“ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti”), giacché risultano conseguiti gli obiettivi della riforma del codice di rito.

Il Collegio sottolinea che in questi casi la vicenda processuale presenta uno sviluppo completamente diverso da quello dei ricorsi presi in esame dal Consiglio di Stato e richiamati dall'amministrazione resistente. In quelle occasioni, il giudice d'appello aveva ritenuto inammissibile il cumulo e la trattazione congiunta delle domande avverso l'esclusione e l'aggiudicazione. Il Consiglio di Stato aveva rilevato che l'applicazione ad entrambe le domande del rito “speciale” in luogo del rito “specialissimo” o “super speciale” sarebbe apparso in contrasto non solo con la ratio della disciplina dettata dai citati commi 2-bis e 6-bis, ma anche con le distinte condizioni dell'azione e struttura del rito anticipato.

Nel caso all'attenzione del Collegio, tuttavia, lo sviluppo processuale è differente perché non si verifica alcuna deviazione dal rito introdotto dal comma 2-bis nell'articolo 120 c.p.a.. Con una stessa sentenza il giudice si pronuncia su entrambe le domande demolitorie, sia contro l'esclusione ex art. 120, comma 6-bis, sia contro l'aggiudicazione, avvalendosi della possibilità di definire la controversia nell'udienza cautelare. In tali ipotesi – sottolinea il TAR – da un lato, è assicurata la certezza preventiva circa la res controversa della prima fase, immaginata come presupposto di sicurezza della seconda; dall'altro lato, è indubbia la coerenza con la ratio del rito “super accelerato”.

La pronuncia afferma, inoltre, che, ove fossero stati presentati due distinti ricorsi, l'uno contro l'esclusione e l'altro contro l'aggiudicazione, ambedue fissati alla stessa camera di consiglio, essi sarebbero stati suscettibili di riunione per essere decisi con un'unica sentenza, giacché a ciò non si frappone alcun ostacolo normativo.

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