Concordato fallimentare: opposizione all'omologa e soggetti legittimati

La Redazione
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17 Novembre 2017

Ai sensi dell'art. 129 comma 2 l.fall., legittimati a proporre opposizione all'omologazione del concordato fallimentare sono il fallito non proponente, i creditori dissenzienti, vale a dire i creditori che hanno espresso la dichiarazione di dissenso nei termini prescritti, ovvero quelli ammessi al passivo, nonchè qualsiasi altro interessato, categoria nella quale devono farsi rientrare anche i creditori che non hanno ricevuto la comunicazione ex art. 125 l.fall...

Ai sensi dell'art. 129 comma 2 l.fall., legittimati a proporre opposizione all'omologazione del concordato fallimentare sono il fallito non proponente, i creditori dissenzienti, vale a dire i creditori che hanno espresso la dichiarazione di dissenso nei termini prescritti, ovvero quelli ammessi al passivo, nonchè qualsiasi altro interessato, categoria nella quale devono farsi rientrare anche i creditori che non hanno ricevuto la comunicazione ex art. 125 l.fall., i creditori non aventi diritto al voto o esclusi dal voto ex art. 128 l.fall., i terzi sulla cui posizione incida l'accordo concordatario; non invece i creditori che abbiano votato favorevolmente, sia pure nella forma del silenzio assenso. In generale, “qualsiasi altro interessato” è ogni soggetto che possa risentire nella propria sfera giuridica effetti pregiudizievoli dall'omologa del concordato e che sia, perciò, “interessato” ad impedire l'omologazione della proposta, come, per es., terzi nei cui confronti siano state promosse o siano esperibili azioni revocatorie cedute all'assuntore, o creditori esclusi o non insinuatisi.