Applicazione del Codice appalti alle concessioni demaniali marittime

Benedetta Valcastelli
16 Novembre 2017

All'affidamento delle concessioni demaniali marittime si applica la disciplina del Codice appalti? Si qualificano come concessioni di beni o di servizi?

All'affidamento delle concessioni demaniali marittime si applica la disciplina del Codice appalti? Si qualificano come concessioni di beni o di servizi?

Ai sensi dell'art. 36 Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di concessioni demaniali marittime, l'Amministrazione affida la concessione di una superficie demaniale (bene pubblico) e tale affidamento non integra acquisizione di lavori e servizi: si tratta infatti di un rapporto contrattuale “attivo” per la PA, che percepisce un canone annuo (Cons. St., Sez. IV, 21 maggio 2014, n. 2620).

Di conseguenza, è ragionevole escludere l'applicabilità a tali concessioni della disciplina in materia di appalti pubblici, nonché l'applicabilità del rito abbreviato degli appalti alle gare per l'affidamento in concessione di beni del demanio marittimo (Cons. St., Sez. VI, cit.; TAR Toscana, Firenze, Sez. III, 27 maggio 2015 n. 822).

L'affidamento di tali concessioni è quindi regolato dalla disciplina speciale dettata dal Codice della navigazione, dal relativo regolamento e dalle altre norme di legge relative al regime delle stesse concessioni.

Così, le concessioni demaniali marittime devono essere rilasciate all'esito di un confronto competitivo tra i soggetti interessati che assicuri che l'affidamento risponda all'interesse pubblico. L'art. 37 comma 1 del Codice della navigazione prevede infatti che, «Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o a licitazione privata. Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al biennio e che non importino impianti di difficile sgombero, la preferenza e' data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata».

Peraltro, è stato altresì chiarito come tale norma debba essere interpretata alla luce dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione e massima concorrenza (TAR Toscana, Sez. III, 27 marzo 2017 n. 461; TAR Sicilia, Sez. III, 4 dicembre 2012, n. 2541; TAR Lazio, Sez. III-ter, 15 aprile 2015, n. 5499).

In quest'ottica, anche la giurisprudenza ha chiarito che «alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica (e, tra queste, specificamente ricomprese le concessioni demaniali marittime), poiché idonee a fornire un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, devono applicarsi i principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della loro necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti (Tar Campania, Napoli, VII, 3828/2009). Infatti, anche nell'assegnazione di un bene demaniale occorre individuare il soggetto maggiormente idoneo a consentire il perseguimento dell'interesse pubblico, garantendo a tutti gli operatori economici una parità di possibilità di accesso all'utilizzazione dei beni demaniali» (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 23 aprile 2010, n. 2085).

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