Affidamento del minore e adozione mite: la continuità affettiva come nuova frontiera in tema di adozione

20 Novembre 2017

In tema di affidamento e adozione si muovono istanze apparentemente contrastanti nella società civile; si deve pienamente garantire l'interesse del minore al riconoscimento di uno status di filiazione, inoltre è necessario tener conto della molteplicità e complessità dei modelli familiari, che rende inadeguata l'univocità di un modello di adozione cui debba conseguire l'interruzione dei rapporti con la famiglia di origine.
Affidamento e adozione

Entrambi gli istituti dell'adozione e dell'affidamento sono attualmente disciplinati dalla l. 4 maggio 1983, n. 184. Come è noto, ai fini dell'adozione legittimante, è previsto che il minore debba essere in stato di adottabilità, che presuppone una situazione di abbandono (mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, se esistenti, o da parte dei parenti tenuti a provvedervi).

La legge 4 maggio 1983, n. 184 sull' adozione (titolata significativamente, a seguito della riforma introdotta dalla l. 28 marzo 2001, n. 149, «Diritto del minore a una famiglia») delinea un ampio sistema di misure finalizzate a tutelare l'interesse del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare. Questo diritto "naturale" del minore può "affievolirsi" solo in presenza di specifiche condizioni. La sottrazione del minore alla famiglia, dopo l'attivazione degli interventi di tutela temporanea previsti dalla legge, è quindi da ritenersi una soluzione "limite" che ricorre ove risultino insuperabili le difficoltà della famiglia di origine nell'assicurare al minore un ambiente idoneo.

È utile una breve ricostruzione storica dell'istituto, alla luce del fatto che oggigiorno vi è la tendenza, sia della prassi che del legislatore, a smussare alcune rigidità insite nella disciplina dell'adozione, recuperando, sia pure in chiave di adeguamento ad una mutata situazione sociale, della cosiddetta piccola adozione prevista in precedenza, che non recideva i rapporti con la famiglia di origine. L'affidamento era invece visto in funzione assistenziale, in collaborazione con gli enti locali.

Il concetto di abbandono del minore, presupposto della dichiarazione di adottabilità, è un'acquisizione tutt'altro che recente nell'elaborazione giuridica e nelle formulazioni legislative del nostro paese; di minori abbandonati, infatti, parla già la l. 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oltre che varie altre leggi più particolarmente volte all'assistenza minorile; ai minori moralmente o materialmente abbandonati, inoltre, si richiama l'art. 403 c.c., prevedendo il loro collocamento in luogo sicuro, a cura della pubblica autorità. Tuttavia, l'interesse delle istituzioni ai minori in condizioni di abbandono non era – inizialmente – finalizzato alla (ri)costruzione di un valido legame familiare alternativo a quello, inesistente o gravemente carente, del nucleo di origine, ma all'attuazione di tutta una congerie di interventi, aventi natura esclusivamente o prevalentemente amministrativa.

Si trattava, dunque, di un concetto disgiunto da quello di adozione, essendo quest'ultima originariamente finalizzata a fornire una discendenza alle coppie (abbienti) che ne fossero prive e non ad offrire una famiglia a bambini abbandonati.

È stato giustamente affermato che non più tardi di qualche decennio fa allontanare un bambino equivaleva a disporne l'istituzionalizzazione, sicché la popolazione delle strutture di accoglienza era tanto numerosa quanto composita nella tipologia dei problemi presentati.

Circa il merito delle ragioni che portavano alla scelta della soluzione istituzionale, va ricordato che esistevano fatti di costume che sembravano renderla obbligata e che, in quella fase storica, essa era avallata da convinzioni diffuse ed accreditate presso molta parte di operatori sociali e sanitari. Ad esempio, erano numerosi i figli di madri nubili, abbandonati od esposti, che (in alternativa al cosiddetto “baliatico”, che svolse una funzione socialmente preziosa) venivano accolti presso strutture in grado di ospitarli fino al sesto anno di età. Raggiunto tale limite, se non era ancora possibile che le madri se ne facessero carico, i minori, ormai portatori di sindromi carenziali di vario genere, venivano trasferiti negli istituti medico – psico – pedagogici (IMPP), la cui situazione interna non differiva sostanzialmente da quella delle “istituzioni totali per adulti”, di cui rappresentava spesso l'anticamera; infatti, allo scadere del diciottesimo anno di età, per molti di questi ragazzi - per lo più psichicamente deteriorati e divenuti socialmente inabili anche a causa della vita da internati condotta negli anni cruciali del loro sviluppo - la “carriera” istituzionale doveva obbligatoriamente proseguire e concludersi all'interno dell'ospedale psichiatrico.

Era prevista l'adozione dei maggiorenni, ovvero l'affiliazione, come forma di adozione minore, che aveva natura eminentemente assistenziale e si esauriva con il raggiungimento della maggiore età dell'affiliato, salvo la conservazione del cognome assunto o aggiunto.

È con la legge 5 giugno 1967, n. 431, istitutiva dell'adozione allora definita “speciale” – ma che ora a tutti gli effetti è da considerarsi ordinaria – che lo stato di abbandono diventa il presupposto per un intervento che potremmo definire ricostruttivo del legame familiare, sulla base dell'affermazione, resa esplicita dalla legge n. 184/1983, del diritto del minore di vivere all'interno della famiglia, possibilmente la propria, ma – quale extrema ratio – anche in un'altra.

Ecco, dunque, che la definizione sostanziale dell'abbandono assume un'importanza di primissimo piano nell'ambito dell'intera materia civilistica minorile, atteso che la rescissione del legame con la famiglia naturale d'origine, che ne costituisce la conseguenza, è il più drastico (e doloroso) degli interventi che il giudice possa operare, unitamente al successivo atto di costruzione “artificiale” di un nuovo legame.

Sebbene i lavori parlamentari della legge 5 giugno 1967, n. 431 avessero suggerito l'indicazione di un “catalogo” di fatti e circostanze costituenti abbandono, la scelta del legislatore fu di segno esattamente opposto, sostanziandosi nella “mera” enunciazione di un concetto – contenitore, da doversi “riempire” a cura dell'interprete di contenuti concreti.

Lo stato di abbandono nella legislazione vigente

Non vi è dubbio che il problema non si pone solo in caso di totale mancanza della famiglia d'origine, come accade allorché il minore non sia stato riconosciuto da alcuno dei genitori, ovvero sia stato materialmente abbandonato, cioè privato dell'essenziale per vivere; ma anche quando egli sia stato fatto oggetto di condotte commissive costituenti reato contro la vita, la libertà o la dignità della persona (si pensi a minori oggetto di abusi o sfruttamento sessuali, sevizie, maltrattamenti reiterati, etc.).

La consolidata giurisprudenza valorizza quella che potremmo definire una valutazione degli effetti, ritenendo sussistente la condizione di abbandono allorché il contegno dei genitori, lungi dal risolversi in una mera insufficienza dell'apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso. Di fronte ad un siffatto nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione in tanto rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione medesima.

Nell'ottica di una valutazione del pregiudizio subito dal minore, la Cassazione stabilisce che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore presuppone l'individuazione, all'esito di un rigoroso accertamento, di carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare di per sé una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 782, secondo la quale lo stato di abbandono deve desumersi da precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio).

Il bambino è dunque in stato di abbandono quando vi sia una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo ed aiuto psicologico necessario a consentirgli un normale sviluppo psico – fisico.

Come è noto, quanto agli effetti dell'adozione il minore adottato acquista lo stato di figlio degli adottati e ne assume il cognome e cessano i rapporti giuridici tra adottato e famiglia d'origine.

L'adozione, dunque, è vista come una seconda nascita del minore, nella convinzione che si possa cancellare la sua storia precedente. Il rigore della previsione sulla cessazione dei rapporti con la famiglia di origine è stato smussato dalla prassi, che ricorre, anche nell'adozione legittimante, a forme di “adozione aperta”, in cui, pur essendoci l'interruzione dei rapporti con la famiglia di origine, viene disposta la prosecuzione dei rapporti di fatto con la stessa. Tale modalità applicativa dell'adozione legittimante, è stata in una certa misura recepita dalla legge sulla continuità affettiva del 2015 (l. 19 ottobre 2015, n. 173).

La finalità dell'affidamento

L'istituto dell'affidamento familiare, come alternativa rispetto al ricovero in un istituto di assistenza, soddisfa l'esigenza di allontanare un minore dall'ambiente di origine, quando questo non sia idoneo alla sua educazione (art. 2 l. n. 184/1983, come modificata dalla legge n. 149/2001). Esso può soddisfare sia momentanee difficoltà del nucleo familiare, sia carenze più profonde e durature, che potrebbero condurre ad un sostanziale abbandono del minore. A seconda della natura di tali difficoltà, si configurano diversi tipi di affidamento.

Nella logica dell'affidamento, il bambino si trova perciò ad avere due famiglie o comunque due nuclei affettivi di riferimento: quello in cui è nato e quello in cui è cresciuto per un certo periodo della sua vita. L'affido raggiunge il suo scopo quando gli affidatari consentano al minore di avere rapporti con la sua famiglia di origine, in funzione di supporto rispetto alla stessa, essendo essi destinatari dei doveri, ma non già dei poteri del genitore. È peraltro previsto in capo all'affidatario l'obbligo di agevolare i rapporti tra il minore ed i genitori e di favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Presupposto necessario per l'istituto dell'affido è che la difficoltà in cui viene a trovarsi la famiglia di origine, seppure non sia a carattere momentaneo, non debba comunque sconfinare nello stato di abbandono materiale e morale, che potrà dar vita alla procedura di adottabilità (art. 8 l. n. 184/1983).

La situazione che giustifica l'affidamento etero-familiare, a norma degli artt. 2 e ss., l. n. 184/1983, come sostituiti dai corrispondenti articoli della l. n. 149/2001, e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità si differenziano, dunque, in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità.

La determinazione della linea di demarcazione tra le due situazioni potrà diventare assai problematica nei casi di affidamento di competenza del Tribunale dei Minori, laddove la durata dell'affido può anche protrarsi per anni.

La condizione del minore che si trovi in una situazione di affidamento sine die, che non sfoci in un'adozione e neppure in un rientro in famiglia, crea una situazione di incertezza nella definizione della sua identità personale, sicché questa tipologia di minore viene definita come “bambino nel limbo”, sospeso tra instabili appartenenze, lasciate nella confusione e ambiguità. Invece, nei casi di competenza del Giudice tutelare, presupposto fondamentale ed imprescindibile è costituito dalla provvisorietà dell'affido.

Nel provvedimento va indicato il tempo dell'affido che non può superare i 24 mesi, prorogabili dal Tribunale dei Minori. Non è determinato il tempo massimo. Tuttavia è prevalsa un'interpretazione giurisprudenziale per cui esso può al massimo durare per tre anni, sulla base del vecchio istituto dell'affiliazione (abrogato dall'art. 77 l. n. 183/1984), che serviva a stabilizzare gli affidi di oltre 3 anni (art. 404 c.c.) e che deduceva dall'abrogazione dell'istituto dell'affiliazione lo sfavore del legislatore per gli affidi ultratriennali.

Il principio della continuità affettiva nella giurisprudenza sovranazionale

Il rigore delle categorie giuridiche va coniugato con il principio della continuità degli affetti, secondo quanto è stato autorevolmente affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti c. Italia, relativa a un caso in cui una bimba fu sottratta agli affidatari per essere data in affidamento a fini adottivi di altra coppia. Essa distingue i casi in cui l'affidamento familiare abbia dato luogo al realizzarsi di relazioni familiari di fatto tra affidatari e minore, tali da integrare una famiglia, da quelli in cui ciò non avvenga. Secondo l'orientamento della Corte, pur escludendosi che possa essere affermato il diritto all'adozione degli affidatari, tuttavia, qualora risulti in concreto che il minore affidato abbia realizzato con i suoi affidatari un valido rapporto familiare, ben può pervenirsi all'accoglimento della domanda di adozione da costoro proposta.

La CEDU configura la nozione di vita familiare di cui all'art. 8 l. 4 maggio 1983, n. 184, come inclusiva di rapporti di fatto (Marcks/Belgio e Nyluhd/Finlandia), in particolare in un'ipotesi in cui i ricorrenti avevano vissuto per il tempo apprezzabile di 19 mesi con la bambina, che si era perfettamente inserita nel nucleo familiare. Dal punto di vista procedurale, la Corte osservava che non era stata valutata la domanda di adozione in casi particolari formulata dalla coppia affidataria. Il principio della continuità affettiva e la connessa esperienza dell' “adozione mite”, sono stati valorizzati nella sentenza CEDU del 21 gennaio 2014, relativa al caso Zhou c/ Italia, in un caso di madre in condizioni di disagio psichico, che affidava sistematicamente il figlio ai vicini di casa ritenuti dai servizi non idonei, mentre la stessa era al lavoro, laddove (confronta par. n. 26) si afferma che «secondo le informazioni fornite dal Governo, diversi tribunali per i minorenni hanno applicato l'art. 44 l. n. 184/1993, oltre ai casi previsti dalla legge (…). La procedura si è conclusa con la condanna dell'Italia, in quanto (…) nessuna spiegazione convincente per giustificare la soppressione del legame di filiazione tra la ricorrente e suo figlio è stata fornita dal Governo» (cfr. par. 59). In senso analogo, cfr. anche la sentenza Todorova c. Italia 13 gennaio 2009, in un caso in cui la madre aveva optato per il parto anonimo, chiedendo tuttavia solo dopo quattro giorni dallo stesso, di riflettere sul riconoscimento nonché di essere ascoltata dal giudice.

In definitiva, il principio che emerge da questa giurisprudenza della CEDU è quello della pari dignità culturale e giuridica, ai fini della tutela del superiore interesse del minore, dell'adozione piena e chiusa, che comporta l'interruzione dei rapporti giuridici di fatto con la famiglia di origine, e l'adozione piena e aperta, che rompe i legami giuridici e mantiene solo i rapporti di fatto con alcuni membri della famiglia di origine. La scelta tra i due modelli di adozione va, dunque, effettuata in concreto, in base a ciò che è meglio per il bambino.

La legge n. 173/2015

Le riforme ultime in materia di affidamento e di adozione, mirano a dare attuazione all'interesse del minore ad una famiglia fondata su validi legami affettivi, piuttosto che su meri requisiti di tipo formale.

Si segnala che con l'entrata in vigore della l. 19 ottobre 2015, n. 173 (che ha avuto grande risonanza mediatica) sono state apportate diverse modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Essa ha inteso introdurre un favor verso i legami costruiti in ragione dell'affidamento, avendo cura di specificare che questi hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria. Il testo prevede una "corsia preferenziale" per l'adozione a favore di quest'ultima, allorquando - dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine. Inoltre, laddove sia dichiarata l'adottabilità, il Tribunale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla famiglia affidataria, deve tenere conto dei legami affettivi "significativi" e del rapporto "stabile e duraturo" consolidatosi tra la stessa e il minore.

In definitiva, tale corsia preferenziale opera soltanto a condizione che la coppia affidataria soddisfi tutti i requisiti per l'adozione legittimante previsti dall'art. 6 l. n. 184/1983 (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza d'età con differenza d'età con l'adottato), nonché quando l'affidamento, contrariamente alla natura dell'istituto, si sia sostanziato di fatto in un rapporto stabile e prolungato sul piano anche affettivo tra la famiglia (o la persona) affidataria e il minore.

L'art. 4, comma 5-ter, l. n. 184/1983 prevede poi che, nel caso in cui il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dichiarato adottabile o sia adottato da famiglia diversa da quella affidataria, sia comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante il prolungato periodo di affidamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5-quater, l. n. 184/1983 il giudice nel decidere deve non solo tenere conto della valutazione dei servizi sociali, ma anche procedere all'ascolto del minore ultradodicenne e, se capace di discernimento, anche del minore infradodicenne.

L'art. 2 l. n. 173/2015 interviene sul comma 1 dell'art. 5 della legge n. 184/1983, che riguarda i diritti e doveri dell'affidatario, garantendo alla famiglia o alla persona cui sia stato affidato il minore la legittimazione ad intervenire nei procedimenti che riguardano il minore. Più in particolare la norma impone l'obbligo, a pena di nullità, di convocare l'affidatario in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, riconoscendogli nel contempo la facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore.

L'art. 3 l. n. 173/2015 introduce un ulteriore comma, il comma 1-bis, nell'art. 25 l. n. 184/1983. La nuova disposizione prevede che le norme di cui al comma 1 dell'art. 25 in tema di adozione, trovino applicazione anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento. Essa sembra dunque contemplare l'ipotesi, di frequente verificazione, in cui l'affidamento abbia luogo in situazioni di difficoltà non transitorie, suscettibili di sfociare in stato di abbandono. Proprio in tali ipotesi, l'affidamento rappresenta un titolo preferenziale per l'affidamento preadottivo, pur non computandosi ai fini del compimento di tale periodo.

Nella prassi si verificano molteplici casi di questo tipo, sicché, in assenza di ricorso del PM per la dichiarazione di adottabilità, e non potendo ricorrere allo strumento dell'art. 10 legge n. 184/1983, si anticipano già in questa fase le valutazioni comparative, anche in vista di un'adozione ex art. 44 l. n. 184/1983.

La legge sembra contemplare l'ipotesi in cui l'affidamento duraturo sfoci sia in adozione legittimante, anche nella forma di adozione aperta, sia nell'adozione in casi particolari.

L'art. 4 l. n. 173/2015, infine, risolve i dubbi giurisprudenziali sorti in relazione all'art. 44 l. n.184/1983, nella parte in cui fa riferimento alla "adozione in casi particolari". Il testo, nel confermare la linea interpretativa favorevole a considerare positivamente i legami costruiti in ragione dell'affidamento, specifica che essi hanno rilievo solo ove il rapporto che si è instaurato, in ragione del protrarsi anomalo del periodo di affidamento, abbia di fatto creato una speciale relazione affettiva tra il minore e la famiglia affidataria. Lascia perplessa la previsione per cui l'anzidetta trasformazione in adozione in casi particolari possa avvenire nella sola ipotesi di cui alla lett. a.. Sembra più naturale il collegamento con la lett. d., laddove il minore abbia mantenuto rapporti con la famiglia di origine.

Secondo le prime applicazioni giurisprudenziali, la finalità della legge n. 173/2015 è quella di preservare «il diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare» sancendo, in tal direzione, anche una sorta di preferenza nel caso di procedimento adottivo, in favore delle famiglie che hanno instaurato con il fanciullo un «legame significativo affettivo»: solo ove sussista tale legame opera il novellato art. 5 legge n. 184/1983, mentre in caso di affidamento all'ente - quando il tribunale quindi applica una limitazione della responsabilità genitoriale, ma non instaura un legame affettivo tra l'ente e il minore – il Tribunale non è tenuto alla convocazione dell'affidatario o del collocatario.

È comunque inammissibile l'impugnazione contro la sentenza di adottabilità proposta dagli affidatari, non essendo parti del giudizio.

In definitiva, pur essendo stata valutata positivamente la legge n. 173/2015, è stata criticata sotto il profilo della mancata innovazione della disciplina sui poteri e doveri degli affidatari ex art. 5 l. n. 184/1983.

Semi-abbandono permanente e sperimentazione dell'adozione mite

La sperimentazione della cosiddetta “adozione mite” è cominciata nel giugno 2003 come semplice prassi giudiziaria autorizzata dal CSM nel Tribunale per i Minorenni di Bari e fondata sul parziale insuccesso della legislazione in tema di affidamento familiare e sull'esigenza di dare maggiore impulso al processo di deistituzionalizzazione dei minori (in vista della scadenza del dicembre 2006 per la chiusura degli istituti).

Il punto di partenza del discorso è costituito dalla constatazione che il numero dei bambini dichiarati adottabili e poi adottati era andato notevolmente diminuendo negli ultimi anni, a conferma che le situazioni di pieno abbandono morale e materiale tendevano a ridursi, mentre restava sempre alto quello delle domande di adozione. A ciò si aggiungeva che l'adozione internazionale, verso cui molte coppie si orientano, ha costi alti, che spesso scoraggiano gli aspiranti adottanti.

La sperimentazione si innestava sulla constatazione che l'impostazione normativa aveva trascurato del tutto il caso frequente della famiglia inidonea parzialmente, ma in modo continuativo, a rispondere ai bisogni educativi del figlio; che è cioè incapace di rispondere alle sue esigenze educative, ma che non lo ha abbandonato e, anzi, ha con lui un rapporto affettivo significativo, anche se inadeguato. In tal caso, da un lato, non è opportuno nell'interesse del minore che tale rapporto venga del tutto cancellato, ma, dall'altro, non esiste una ragionevole previsione di pieno recupero di esso. Si tratta del cd. semiabbandono permanente, che è privo di qualunque riconoscimento normativo, in quanto riceve quale risposta solo l'affidamento familiare: viene, cioè, gestito come se si trattasse di un'inidoneità familiare di carattere temporaneo, mentre si tratta di cosa ben diversa.

Una riflessione in termini giuridici sulla nozione dottrinaria di semi – abbandono permanente si fonda sulla dicitura contenuta nell'art. 44 l. n. 184/1983 «quando non ricorrono le condizioni dell'art. 7», che ha indotto la prevalente giurisprudenza a ritenere che l'adozione in casi particolari prescinda dalla dichiarazione di adottabilità dello stesso, se sussistono i presupposti sostanziali dello stato di abbandono. Un'interpretazione evolutiva muove dalla lettura coordinata tra l'art. 44 con riferimento all'esclusione dell'art. 7 e la lett. d., che fa riferimento all'impossibilità di affido preadottivo, per ritenere che possa pervenirsi all'adozione in casi particolari, anche quando non ricorrano situazioni di abbandono del minore tali da giustificare una pronuncia di adottabilità.

Uno studio effettuato dal Dipartimento di Psicologia presso l'Università di Bari ha acclarato il successo dell'esperienza, essendosi proceduto ad adozione cd. mite in 168 casi, nella maggior parte dei quali con il consenso dei genitori biologici. L'opinione manifestata dai soggetti coinvolti in focus – groups omogenei evidenziava come criticità dell'esperienza il rischio di ambiguità e insicurezza nella costruzione delle relazioni parentali e il timore negli adottanti di pericolose interferenze della famiglia di origine, mentre come punto di forza si evidenziava la più serena accettazione della sua storia da parte del minore e la salvaguardia di esigenze di continuità affettiva. Un ulteriore rischio era quello di strumentalizzazione dell'adozione mite, al fine di pervenire in modo indiretto ad un'adozione piena. Si evidenziava inoltre la necessità, per la riuscita del percorso, di una costante opera di sostegno da parte dei servizi, anche nel post –adozione.

Quanto agli esiti dei casi di adozione mite, si evidenziava che nella grande maggioranza dei casi i bambini non mantenevano rapporti con la famiglia di origine, salvo che con i fratelli, per loro scelta. Rispetto agli altri adottati, questi bambini parevano più sereni, anche se, rispetto ai minori in adozione chiusa, presentavano una maggiore insicurezza nell'attaccamento. Solitamente venivano anche meno i rapporti tra la famiglia biologica e quella adottiva.

In conclusione

La sperimentazione barese sull'adozione mite è stata oggetto di accese polemiche, essendo stata accusata di aver forzato il dato normativo della legge n. 184/1983 dilatando l'ambito di applicazione dell'istituto, concepito dal legislatore come residuale, dell'adozione in casi particolari. Un profilo di criticità di tale sperimentazione è peraltro ravvisabile nel dato di realtà per il quale le coppie che propongono istanza di adozione sono in generale poco propense ad accettare il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine. Sta di fatto, peraltro, che tale sperimentazione ha avuto il merito di anticipare i recenti orientamenti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, seguiti dallo stesso legislatore, che hanno valorizzato il principio della continuità affettiva, così depotenziando una superata visione massimalista dell'adozione fondata sulla cancellazione della storia precedente del minore, ferma restando la valutazione delle peculiarità dei casi concreti.

Alla luce di tale evoluzione, sembra possibile recuperare il patrimonio di esperienza della cosiddetta ‘adozione mite', valorizzando esperienze di coordinamento tra tribunale, servizi sociali e privato sociale, al fine di istituire un bacino condiviso di coppie o di persone singole, adeguatamente selezionate e formate, disponibili all'affidamento a lungo termine di minori con una storia personale e relazionale significativa, suscettibile di evolvere in provvedimenti adottivi.

Resta purtroppo confermato dalla prassi giudiziaria diffusa, salvo alcune lodevoli eccezioni come il territorio di Catania, il mancato funzionamento dell'affidamento familiare di durata limitata nel tempo come fase di passaggio rispetto al rientro in famiglia o al reperimento della famiglia adottiva. Ne consegue che ancor oggi i periodi di permanenza in regime comunitario tendono a prolungarsi, con il progressivo aggravarsi dello stato di deprivazione affettiva del minore.

Guida all'approfondimento

V. Pocar, P. Ronfani, Famiglia e diritto, Bari, 101 ss;

G. Zagrebelsgy, Il diritto mite, Torino, 1982;

F. occhiogrosso, Manifesto per una giustizia minorile mite, Milano, 2009.