Sulle clausole che disciplinano il conflitto di interesse

Redazione Scientifica
15 Novembre 2017

Una clausola volta ad evitare conflitti di interesse costituisce applicazione del principio generale dell' art. 6-bis (Conflitto di interessi) l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall' art. 1...

Una clausola volta ad evitare conflitti di interesse costituisce applicazione del principio generale dell'art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall' art. 1, comma 41, della legge n. 190 del 2012: tale disposizione stabilisce: «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

I rapporti di parentela e coniugio costituiscono elementi rivelatori di una comunanza di interessi, costituendo indizi che consentono al giudice di ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che un soggetto non sia in grado di valutare con serenità e obiettività l'atto da compiere (nella specie trattavasi dell'affidamento di attività di supporto al r.u.p. nella procedura di aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale, richiedenti l'assenza di situazioni di incompatibilità tra il soggetto affidatario del servizio ed i gestori attuali della distribuzione del gas).

Ogni verifica non può che essere condotta dalla stazione appaltante durante la procedura di gara; sicché eventuali successivi avvicendamenti nella compagine societaria delle imprese partecipanti, carenti ab origine dei requisiti di partecipazione alla gara, non possono assumere rilevanza al fine di integrare il requisito mancante.

Neppure convince l'affermazione in base alla quale il mero legame di parentela non sarebbe, di per sé, sufficiente in mancanza di un effettivo e comprovato rapporto di vicinanza tra i soggetti in questione.

Invero, in tema di pubblici appalti, affinché possa configurarsi un conflitto tra un interesse privato di cui sia titolare una delle società partecipanti e quello pubblico, perseguito dall'Amministrazione aggiudicatrice, è sufficiente che l'incompatibilità delle rispettive posizioni sia anche solo potenziale. Tale rigore risponde, del resto, all'esigenza di garantire il rispetto dei principi sovrastanti di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

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