Assegno di mantenimento: è possibile determinarlo in “misura fissa”?

22 Novembre 2017

È legittimo stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento in misura fissa, comprensiva anche delle spese straordinarie?

È legittimo stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento in misura fissa, comprensiva anche delle spese straordinarie?

La risposta è negativa in base agli artt. 147 e 315-bis c.c.. Ciascuno dei genitori ha, infatti, un dovere autonomo, e concorrente con quello dell'altro, di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze (Cass. civ. n. 11414/2012); dovere che non cessa né allo scioglimento del vincolo matrimoniale o al termine della convivenza (Trib. Palermo, n. 1111/2009), né al raggiungimento della maggiore età del figlio (Cass. civ. n. 24424/2013; Cass. civ. n. 1830/2011; Cass. civ. n. 22909/2010; Cass. civ. n. 22678/2010; Cass. civ. n. 24018/2008). Tale mantenimento poi non si esaurisce con il solo obbligo alimentare, ma si estende all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale ed a tutte le necessità che riguardano la cura e l'educazione del figlio (Cass. civ. n. 6197/2005).

Nella determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, i giudicanti (come gli avvocati) dovranno pertanto tener conto non solo delle oggettive condizioni economiche dei genitori (la rispettiva capacità di lavoro, anche casalingo, le risorse economiche e le capacità reddituali – Cass. civ. n. 6197/2005 e Cass. civ. n. 3974/2002), ma anche delle scelte soggettive relative al tenore di vita della famiglia se la disgregazione del nucleo familiare non si fosse verificata (Cass. civ. n. 367/2011). In base alla comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore dovrà essere quindi rinvenuta la misura della contribuzione di ciascuno, anche in via differenziata, per non comprimere gli interessi del figlio al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita (Cass. civ. n. 18538/2013; Cass. civ. n. 1607/2007). Di qui l'interesse pubblicistico ed il conseguente potere, anche officioso, del Giudice a determinare, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 2, c.c., il contributo al mantenimento destinato alla prole per soddisfare le esigenze di vita di quest'ultima. Si deve escludere pertanto che i criteri, di cui agli artt. 147 e 315-bis c.c., di determinazione della misura nella quale il mantenimento debba gravare sui genitori siano derogabili in una situazione di crisi familiare: dovrà dunque essere esclusa la legittimità di accordi che, per evitare “litigiosità” tra gli ex coniugi o “complicazioni” nell'esecuzione forzata, prevedono la forfettizzazione del contributo al mantenimento ordinario e straordinario e quindi transazioni riguardanti spese imprevedibili ed imponderabili ancor prima del loro sorgere. Ciò per evitare il pregiudizio dei figli che, in caso di errore nella forfettizzazione, si troverebbero privati delle cure e degli apporti loro necessari.

La giurisprudenza, quando ha ammesso l'inclusione delle spese straordinarie nell'assegno di mantenimento, giustifica, con ragioni di congruità, alla luce degli artt. 147 e 315-bis c.c. l'assegnazione di un assegno forfettario, quasi sempre di modesto importo, in casi di indigenza di uno dei genitori (o di entrambi), che possa essere sopportato dall'onerato (Trib. Genova, 20 febbraio 2015, n. 619; Trib. Rimini, 16 ottobre 2014, n. 1292).

Per i restanti casi le Corti di merito (Trib. Taranto, 7 aprile 2017; Trib. Prato, 22 novembre 2011), così come la Corte di Cassazione, ribadiscono che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile ed imprevedibile, introduce nell'individuazione del contributo in favore della prole una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia determinando, in caso di spese rilevanti “impreviste” un grave danno non solo nei confronti del genitore collocatario ma soprattutto nei riguardi dei figli che potrebbero essere privati - non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno “omnicomprensivo” – di cure o di altri indispensabili apporti (Cass. civ. n. 11894/2015; Cass. civ. n. 9372/2012; Cass. civ. n. 21273/2013).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.