Prelievi di reperti utili alla ricerche del DNA in assenza di contradditorio. La disciplina è costituzionalmente legittima
22 Novembre 2017
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 360 c.p.p. «ove non prevede che le garanzie difensive previste da detta norma riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA» sollevate in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 25 ottobre 2016. Secondo il giudice capitolino tale mancanza violerebbe il principio del giusto processo disciplinato all'art. 111 Cost. secondo il quale la prova deve formarsi nel contradditorio delle parti. Per la Consulta la tesi sostenuta dal giudice rimettente «secondo cui il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da farlo assimilare a un accertamento tecnico preventivo e da richiedere quindi le medesime garanzie difensive» è del tutto priva di fondamento Come sostiene, ormai in modo costante, la giurisprudenza di legittimità occorre distinguere tra:
La disciplina dell'art. 360 c.p.p. ha a oggetto solo gli accertamenti tecnici e non troverebbe giustificazione l'estensione di un regime così complesso anche ai rilievi e prelevamenti qualora riguardino reperti utili per la ricerca del DNA. Inoltre, motiva la Corte costituzionale «le forme dell'art. 360 cod. proc. pen. potrebbero assai spesso risultare incompatibili con l'urgenza, nel corso delle indagini, di eseguire il prelievo. Urgenza che non è riscontrabile con la stessa intensità negli accertamenti tecnici e che in nessun modo potrebbe essere soddisfatta, perché non sono previste ipotesi in cui tali forme possono essere derogate, come avviene nei casi disciplinati dall'art. 364, comma 5, cod. proc. pen., specie quando vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati». Conclude la Corte costituzionale precisando che qualora l'esecuzione del prelievo richieda non comuni competenze e abilità tecniche può ritenersi che quell'atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all'altro da eseguire poi sul reperto prelevato. |