Deposito dell'atto di riassunzione nel processo telematico: profili normativi, giurisprudenziali e operativi

22 Novembre 2017

La modalità di deposito, telematica o cartacea, dell'atto di riassunzione del processo è ancora oggetto di acceso dibattito. L'Autore esamina in dettaglio la questione, inquadrandola dal punto di vista normativo, articolando le diverse fattispecie, ripercorrendo i contrastanti arresti giurisprudenziali, suggerendo soluzioni prudenziali e indicando i profili tecnico-operativi.
Il quadro normativo

L'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 stabilisce che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

La norma prevede quindi come regola l'esclusiva modalità telematica di deposito per tutti gli atti di parti già precedentemente costituite (abitualmente detti endoprocessuali) e come eccezione, per i soli atti di parti non ancora costituite (c.d. introduttivi), la facoltà di scelta tra deposito telematico e cartaceo.

La riassunzione, così come qualsiasi altro atto, sia introduttivo sia successivo alla costituzione, può quindi essere validamente trasmessa per via telematica. Può però essere depositata anche in modalità cartacea?

Per rispondere al quesito, occorre anzitutto interrogarsi sulla qualificazione dell'atto di riassunzione: solo nel caso di atto proveniente da parte non precedentemente costituita potrà infatti essere consentita l'opzione del deposito cartaceo. In secondo luogo, occorre domandarsi quali conseguenze giuridiche comporti la scelta di una modalità errata.

Entrambe le questioni sono state affrontate dalla giurisprudenza di merito, dando luogo ad un contrasto non ancora composto, anche perché non ancora pervenuto al vaglio della Cassazione: si impone quindi, nell'attesa, il ricorso alla soluzione prudenziale.

Ipotesi: generalità

La riassunzione può avvenire avanti allo stesso Giudice o a Giudice diverso.

La prima ipotesi si ha a seguito dei casi di sospensione del processo (artt. 295 - 298 c.p.c.) oppure di evento interruttivo, precedente (art. 299 c.p.c.) o successivo alla costituzione (art. 300 c.p.c.), relativi alla morte (persona fisica) o estinzione (persona giuridica) o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o alla cessazione di tale rappresentanza (artt. 299 e 300 c.p.c.), alla morte o all'impedimento del procuratore (art. 301 c.p.c.), al fallimento nei casi di cui all'art. 43 l. fall.. Quanto all'interruzione, il codice di rito disciplina separatamente l'atto di impulso della parte cui si riferisce l'evento interruttivo (art. 302 c.p.c.) da quello dell'altra parte (art. 303 c.p.c.).

La riassunzione avanti a Giudice diverso si ha a seguito di dichiarazione d'incompetenza (artt. 38 e 42 ss. c.p.c.) o di difetto di giurisdizione (art. 37 c.p.c.) di quello precedentemente adito, ai quali si applica (per analogia nel secondo caso) l'art. 50 c.p.c..

Riassunzione avanti lo stesso Giudice

Con riferimento alla prima ipotesi, cessata la causa di sospensione, la prosecuzione del (medesimo) processo è richiesta ai sensi dell'art. 297 c.p.c. con istanza, a forma di ricorso, per la fissazione dell'udienza: si tratta quindi all'evidenza di atto successivo endoprocedimentale di parte già costituita in giudizio, per il quale è prevista l'esclusiva modalità telematica di deposito.

Per la prosecuzione o riassunzione avanti al medesimo Giudice a seguito di evento interruttivo, invece, la posizione delle parti appare differente.

Per la parte cui si riferisce l'evento interruttivo, tanto l'art. 302 c.p.c. (prosecuzione del processo su suo impulso) quanto l'art. 303 c.p.c. (riassunzione su impulso dell'altra parte), prevedono testualmente una “costituzione”, da ritenersi quindi ammissibile in modalità sia cartacea sia telematica, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1,d.l. n. 179/2012..

Vi è da rilevare che Trib. Perugia, ord. 1 dicembre 2016 (cfr. F. Testa, Cartacea o telematica la riassunzione avanti a diverso Giudice?, in IlProcessotelematico.it) relativa al caso di interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione di una parte dal Registro delle Imprese, ha ritenuto che «il ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato [e ciò è corretto, n.d.s.] nell'ambito del quale le parti risultano essere già costituite», ma per quella cancellata, come detto, gli artt. 302 e 303 c.p.c. sembrano richiedere testualmente una nuova “costituzione”. Il Giudice perugino comunque, pur ritenendolo atto endoprocessuale da trasmettere telematicamente, ha salvato il deposito cartaceo per raggiungimento dello scopo.

La riassunzione a cura dell'altra parte, in assenza di analoghi riferimenti codicistici ad una nuova costituzione, ha visto la giurisprudenza di merito (Torino, ord. 6 marzo 2015; Lodi, ord. 4 marzo 2016; Palermo, ord. 10 maggio 2016) richiamare quella di legittimità sulla natura della riassunzione e concordare sulla natura endoprocessuale dell'atto, di parte già costituita che riattiva un procedimento pendente e quindi da depositare telematicamente, ma dividersi sulle conseguenze dell'eventuale deposito cartaceo, come si vedrà più avanti.

La prosecuzione o riassunzione avanti al medesimo Giudice è prevista anche nel processo esecutivo a seguito di sospensione dell'esecuzione di cui agli artt. 623 ss. c.p.c.: tanto per la richiesta di fissazione dell'udienza di cui all'art. 624-bis c.p.c. quanto per la riassunzione ex art. 627 c.p.c. varrà l'esclusiva modalità telematica, obbligatoriamente applicabile nei procedimenti esecutivi «successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione» (art. 16-bis,comma 2,d.l. n. 179/2012).

Riassunzione avanti a Giudice diverso

L'atto di riassunzione avanti a Giudice diverso pare presentare peculiarità, perché le parti, a seguito di una dichiarazione d'incompetenza o di difetto di giurisdizione, riassumono il processo davanti ad un ufficio differente da quello in cui risultavano costituite, che assegna un nuovo R.G. e in cui può essere attivo il processo telematico, mentre in quello di provenienza poteva non esserlo (per es. Giudice di Pace).

Anche in tale ipotesi, peraltro, tanto il tenore letterale dell'art. 50 c.p.c. («il processo continua davanti al nuovo Giudice») quanto l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. n. 4940/1988; Cass. n. 1241/1995; Cass. n. 9890/1998; Cass. n. 4775/2007; Cass. n. 7392/2008; Cass. n. 19030/2008; Cass. n. 12719/2013; Cass. n. 19773/2015) inducono a ritenere che la riassunzione tempestiva realizzi una piena e perfetta translatio iudicii: il processo continua avanti al nuovo Giudice mantenendo una struttura unitaria e conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi dinanzi al Giudice precedente, poiché la riassunzione non comporta la costituzione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.

Essa è quindi atto endoprocessuale di una parte precedentemente costituita avanti al Giudice incompetente o privo di giurisdizione di un processo unitario che prosegue davanti a quello competente: ne dovrebbe conseguire, ex art. 16-bis, d.l. n. 179/2012, il deposito esclusivamente con modalità telematiche.

Concludono in tal senso, pur divergendo poi in ordine alle conseguenze del deposito erroneamente cartaceo, Trib. Pescara, ord. 8 settembre 2016, a seguito della riassunzione dal TAR Abruzzo dichiaratosi manchevole di giurisdizione, Trib. Vasto 28 ottobre 2016, n. 180, Trib. Benevento 27 aprile 2017, n. 793, e Trib. Potenza, 18 maggio 2017, n. 481, in casi di riassunzione all'esito di dichiarazioni d'incompetenza.

In senso contrario, Trib. Torino, ord. 11 luglio 2016, la cui causa era stata rimessa dal Giudice di Pace di Moncalieri, ha ritenuto ammissibile la riassunzione cartacea rilevando, con sintetica motivazione che non appare peraltro conforme al dato normativo e al consolidato orientamento della Corte Suprema sopra ricordati, che «la parte opponente non risultava ancora costituita nel presente procedimento n. (...) pendente innanzi a questo Tribunale». Il caso è peraltro peculiare, perché presso il Giudice di Pace incompetente non era attivo il PCT, ma il Tribunale torinese avrebbe potuto conseguire il medesimo risultato rilevando più correttamente che si trattava di parte precedentemente costituita, che il procedimento proseguiva con un atto endoprocessuale di riassunzione da depositarsi telematicamente, e che il deposito cartaceo aveva comunque raggiunto lo scopo.

In un precedente caso simile, il Presidente del Tribunale di Milano, con provvedimento del 30 marzo 2016, aveva autorizzato il deposito cartaceo del fascicolo di parte relativo al giudizio avanti ad un Giudice di Pace poi dichiaratosi incompetente, «fermo restando il deposito della comparsa di riassunzione in forma telematica».

Conseguenze dell'errata modalità di deposito

Il deposito telematico dell'atto di riassunzione è dunque sempre consentito, ma nella stragrande maggioranza delle ipotesi la riassunzione è qualificabile come atto endoprocessuale da depositarsi in modalità esclusivamente telematica. L'utilizzo dell'avverbio “esclusivamente” esclude che possa operare il principio di libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c.. Occorre allora domandarsi, in tali casi, quali siano le conseguenze della deviazione dal modello e quindi dell'eventuale deposito cartaceo. Nell'attuale assenza di indicazioni della Cassazione, la giurisprudenza di merito oscilla tra inesistenza, inammissibilità, nullità, irregolarità o ammissibilità, pur come detto sostanzialmente concordando sull'endoprocessualità dell'atto.

Chi sostiene la tesi più rigorosa dell'inesistenza o della nullità insanabile rileva che, nei casi in cui è prevista come esclusiva, la modalità telematica vincolata configura lo schema legale tipico previsto dal legislatore, che in tanto ha una sua ragione d'essere in quanto dotata di un significato prescrittivo effettivo e che attiene alla natura e all'essenza dell'atto processuale: da redigersi, prima ancora che da depositarsi, telematicamente. L'atto cartaceo, in quanto privo dei requisiti del tipo normativamente considerato, è radicalmente inesistente, affetto da un deficit strutturale e ontologico che lo rende inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo e quindi a raggiungerne lo scopo. Il relativo deposito è inammissibile e la riassunzione della causa non è mai avvenuta, con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c..

Ha argomentato in tal senso, ripercorrendo e integrando la motivazione di un precedente provvedimento del 15 aprile 2016, la menzionata sentenza Trib. Vasto, 28 ottobre 2016, n. 180.

L'inammissibilità del deposito cartaceo, inidoneo ad un'effettiva riassunzione del processo, è stata dichiarata anche da altri Tribunali, senza addentrarsi sulla necessità della forma (di redazione) digitale dell'atto, ma limitandosi a rilevare la violazione dell'obbligo ex lege di deposito in modalità esclusivamente telematica. Hanno concluso in tal senso, previa qualificazione della riassunzione come atto endoprocessuale, i già citati Trib. Torino, ord. 6 marzo 2015, Trib. Lodi, ord. 4 marzo 2016, Trib. Benevento 27 aprile 2017 e Trib. Potenza 18 maggio 2017.

La giurisprudenza che salva invece il deposito cartaceo rileva la potenziale nullità dell'atto depositato in modalità diversa da quella prevista come esclusiva, ma aggiunge che essa non consegue se vi è raggiungimento dello scopo senza lesione del diritto di difesa, principio sancito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, pur in ipotesi differenti.

Paradigmatica, in tal senso, la puntuale motivazione di Trib. Pescara, ord. 8 settembre 2016, con la quale viene rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione, cartaceo anziché telematico, davanti al Giudice ordinario della causa già pendente avanti al TAR Abruzzo, dichiaratosi manchevole di giurisdizione. Ritenute sussistenti anche in tal caso la translatio iudicii el'unicità del giudizio, il Tribunale pescarese rileva che la violazione delle norme sulla forma dell'atto non può portare alla nullità se vi è raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., «viste anche le recenti pronunce della corte di Cassazione in tale senso (...) (sent. n. 9772/2016, Sez. U. sent. 7665 del 18/4/2016, sent. n. 13857 del 18/06/2014)», tanto più nel caso, come quello di specie, di notifica al destinatario, che«si è doluto esclusivamente del mancato rispetto della forma senza far discendere da ciò alcuna lesione del proprio diritto di difesa». Considera quindi il mancato rispetto dell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 una mera irregolarità e invita la parte alla regolarizzazione mediante deposito telematico.

Come già riferito, infine, in alcuni casi si è invece semplicemente dichiarata l'ammissibilità del deposito cartaceo, senza necessità di regolarizzazione. Così hanno operato:

  • il Tribunale di Velletri, in due casi del 2015 di riassunzione cartacea per incompetenza territoriale dichiarata ammissibile nell'uno per raggiungimento dello scopo e nell'altro perché non endoprocessuale;
  • il Tribunale di Torino (Trib. Torino, ord. 11 luglio 2016, sulla riassunzione del Giudice di Pace dichiaratosi incompetente), peraltro ritenendo la parte non ancora costituita nel procedimento avanti al Tribunale, in difformità all'indirizzo predominante sulla translatio iudicii;
  • il Tribunale di Palermo, (Trib. Palermo, ord. 10 maggio 2016 relativa ad un'ipotesi di riassunzione a seguito di fallimento), osservando inoltre che la norma dell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 «deve essere letta ed applicata, nel sistema dei valori processuali implicati, secondo la logica della flessibilità», che gli artt. 156 ss. c.p.c. escludono l'invalidità dell'atto processuale ove esso abbia raggiunto lo scopo e che la violazione dell'art. 16-bis, d.l. n. 179/2012 è suscettibile di rimedi diversi, come la concessione di un termine per mancato esame tempestivo e telematico, comunque non necessari quando, come nel caso di specie, la riassunzione è stata notificata alla controparte ed ha realizzato lo scopo della sua tempestiva conoscenza e del radicamento regolare, sostanziale e pieno del contraddittorio.
Profili operativi

Passando dai profili processuali a quelli tecnico-operativi, qualora occorra procedere al deposito telematico di un atto di riassunzione sarà necessario preliminarmente verificare la sussistenza di un procedimento già pendente, con un proprio numero di Ruolo Generale, presso l'ufficio giudiziario avanti al quale tale procedimento deve essere riassunto.

Si avrà già un numero di R.G. nelle ipotesi di riassunzione avanti al medesimo Giudice ed esso andrà indicato durante la creazione della busta telematica: come “atto principale” si dovrà selezionare nel redattore di buste per il PCT, tanto per il contenzioso quanto per le esecuzioni, la categoria “atto in corso di causa” o “atto successivo” e, all'interno di questa, il tipo specifico se esistente (in genere denominato “ricorso in riassunzione” o semplicemente “riassunzione”) o un atto generico nei limitati casi contrari (“memoria/istanza generica” o “atto non codificato/atto generico”). Il deposito verrà così visualizzato dalla cancelleria e dal Giudice nel fascicolo esistente già identificato con apposito numero di R.G.

Nelle ipotesi, invece, di riassunzione avanti a Giudice diverso, non si potrà ovviamente utilizzare il numero di R.G. del procedimento ab initio incardinato avanti al Giudice dichiaratosi incompetente o privo di giurisdizione, ma occorrerà far assegnare dall'ufficio giudiziario avanti al quale il procedimento è riassunto un nuovo numero di R.G.: come “atto principale” si dovrà quindi selezionare nel redattore di buste per il PCT la categoria “atto introduttivo” e, all'interno di questa, il tipo specifico se esistente (in genere denominato “citazione in riassunzione” o semplicemente “riassunzione”) o un atto generico nei limitati casi contrari (“citazione generica”, “ricorso generico o “atto non codificato/atto generico”). La Cancelleria riceverà così un atto introduttivo la cui accettazione darà origine alla creazione di un nuovo fascicolo e all'assegnazione del relativo R.G..

Come si nota, nei redattori di buste l'atto “riassunzione” può essere presente tanto tra quelli introduttivi quanto fra quelli successivi: affinché possa essere gestito regolarmente dagli uffici, sarà quindi cura del depositante scegliere l'alternativa corretta, spesso peraltro agevolata dal redattore, che probabilmente, a seconda dell'indicazione o meno del numero di R.G., mostrerà solo le opzioni conseguenti.

In conclusione

A fronte del perdurante contrasto giurisprudenziale, che comporta conseguenze opposte e mina la certezza del diritto, non resta che confidare nell'intervento nomofilattico della Cassazione, in attesa del quale converrà senz'altro prediligere la modalità telematica, ormai di generale e prudenziale applicazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, seguendo le indicazioni operative fornite, da adattare al proprio redattore.

Guida all'approfondimento

P. Calorio, Obbligatorietà del deposito telematico (PCT), in ilProcessotelematico.it;

M. Nardelli, Il deposito all'epoca del PCT: semplice mezzo o reale scopo?, in ilProcessotelematico.it;

F. Testa, Cartacea o telematica la riassunzione avanti a diverso giudice?, in ilProcessotelematico.it;

F. Testa, Inammissibile perché inesistente la riassunzione cartacea anziché telematica, in ilProcessotelematico.it;

N. Gargano, L. Sileni, Il codice del PCT commentato, Giuffrè, 2017, pp. 3 ss. e 71 ss..

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