La mancata allegazione del cronoprogramma dell’offerta tempo, richiesta a pena di esclusione, non è suscettibile di regolarizzazione

Esper Tedeschi
22 Novembre 2017

Resta precluso all'Amministrazione l'esercizio del potere di soccorso istruttorio (che si risolverebbe in una lesione del principio della par condicio), in caso di radicale mancanza di dichiarazioni richieste dalla legge speciale a pena di esclusione; invero, la mancata allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione (nel caso di specie, il cronoprogramma quale elemento integrante dell'offerta economica) non può essere considerata alla stregua di un'irregolarità sanabile, in applicazione del c.d. “dovere di soccorso” e non ne è permessa l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali.

Il caso. In una procedura aperta per lavori di manutenzione e di rifacimento di parti di un immobile di titolarità della stazione appaltante, il cronoprogramma dell'offerta tempo, richiesta, dal disciplinare di gara, a pena di esclusione,come elemento integrante dell'offerta dei partecipanti, unitamente all'offerta economica, ha natura essenziale e non è suscettibile di soccorso istruttorio, il cui esercizio si risolverebbe – al contrario - nella lesione del principio della par condicio.

È' quanto affermato dal TAR del Lazio, che, a fronte delle numerose censure dedotte dalla parte ricorrente (fra cui l'errore della Commissione di gara, che prima aveva ammesso il concorrente, collocandolo al secondo posto e, solo successivamente, lo aveva escluso, rilevando la mancanza del relativo documento), ha ribadito – nella controversia in esame – l'orientamento consolidato che esclude la sanabilità delle irregolarità essenziali afferenti l'offerta economica (conforme, TAR Lombardia, Milano, Sez. I, sent. 14 luglio 2016, n. 1423) e, in ogni caso, la preclusione dell'esercizio del soccorso istruttorio, nell'ipotesi di mancata allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti dal bando a pena di esclusione, dovendosi ritenere la natura non meramente formale della irregolarità, in considerazione della espressa previsione della legge speciale (in questo senso Cons. Stato, Sez. V, sent. 2 dicembre 2015, n. 5458).

I limiti all'esercizio del soccorso istruttorio. Non è dato all'Amministrazione, in sede di gara, di consentire la regolarizzazione di un documento o di una dichiarazione prescritti dalla legge speciale a pena di esclusione.

La sentenza ribadisce principi di carattere generali in ordine alla utilizzabilità, da parte della stazione appaltante, del soccorso istruttorio per sopperire a irregolarità delle dichiarazioni e delle allegazioni documentali dei concorrenti alle pubbliche gare, traendo argomento dal caso, del tutto particolare, di una procedura aperta di lavori di manutenzione e di parziale rifacimento di alcune parti di un manufatto di pertinenza della stazione appaltante, nel cui ambito l'elemento “tempo” dell'offerta è venuta ad assurgere, per espressa previsione del capitolato, una particolare rilevanza economica, così da richiedersi, a pena di esclusione, non soltanto la “indicazione in giorni naturali, continuativi e consecutivi” del tempo offerto (rispetto al tempo massimo indicato nel capitolato), ma anche, a corredo degli stessi, l'apposito cronoprogramma.

Ribadisce il TAR del Lazio che non compete all'Amministrazione di superare la valutazione implicita di essenzialità, contenuta nella legge speciale, una volta che il documento o la dichiarazione siano richiesti a corredo dell'offerta, a pena di esclusione, indipendentemente dalla normativa di settore applicabile ratione temporis alla specifica procedura (nel caso di specie, l'art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016).

In conclusione. La legge speciale di gara fissa la natura essenziale delle dichiarazioni e delle documentazioni che devono essere posti a corredo dei contenuti dell'offerta economica, prescrivendone l'allegazione a pena di esclusione, senza che sia dato all'Amministrazione, in sede di gara, di fare applicazione del c.d. “dovere di soccorso”, consentendone l'integrazione o la regolarizzazione postuma, in quanto, così operando, incorrerebbe nella violazione della par condicio dei concorrenti.