Notifica ad una PA presso un indirizzo PEC non inserito nel registro del Ministero: l'errore è scusabile?

Redazione scientifica
23 Novembre 2017

È possibile rimettere in termini la parte ricorrente se notifica il ricorso all'Avvocatura di Stato presso un indirizzo PEC diverso da quello inserito nel registro del Ministero?

Il caso. Rilevata da parte del Collegio la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso, notificato ad un indirizzo PEC non inserito nel registro del Ministero della Giustizia, parte ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini, invocando l'errore scusabile poiché l'indirizzo PEC utilizzato risultava sia dal sito internet dell'Avvocatura notificata sia da altre sentenze del medesimo TAR in cui l'Amministrazione si era ritualmente costituita.

Errore scusabile se la PA non indica la PEC per la notifica degli atti giudiziari. Il Collegio ricorda il rigoroso orientamento di merito (da ultimo, TAR Catania, 13 ottobre 2017, n. 2401) relativo all'errore nell'indicazione dell'indirizzo PEC, secondo il quale è da escludersi la possibilità di rimessione in termini in quanto la legge impone di notificare all'Avvocatura dello Stato gli atti relativi ai giudizi in cui è parte un'Amministrazione presso gli indirizzi PEC contenuti nell'apposito elenco formato dal Ministero della Giustizia. Tuttavia, a giudizio del TAR, deve tenersi conto delle peculiarità del caso di specie: il sito dell'Avvocatura di Stato, infatti, indica come indirizzo PEC quello utilizzato da parte ricorrente, senza però precisare che esso doveva ritenersi riferito unicamente all'invio delle comunicazioni diverse dalla notifica degli atti giudiziari connessi all'attività di patrocinio in giudizio delle PA. La mera indicazione dell'indirizzo PEC dell'Avvocatura, in assenza di specifiche indicazioni, appare quindi idonea a ingenerare nei terzi un affidamento incolpevole in ordine alla circostanza che tale indirizzo sia anche quello utilizzabile per le notifiche giudiziali, non rilevando, a parere del Collegio, la precisazione presente sul sito per la quale l'indirizzo PEC sia riferito ad una generica attività “istituzionale”. Il TAR ravvisa, pertanto, la sussistenza di un errore scusabile e dispone la rimessione in termini per la notifica del ricorso introduttivo.

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