Carta di Noto IV. Aggiornate le linee guida per l'esame del minore
23 Novembre 2017
A circa sei anni di distanza dalla stesura della Carta di Noto III (2011), il suo aggiornamento si è reso necessario allo scopo di adeguarne il contenuto ai progressi scientifici maturati nello studio del cervello, dei processi cognitivi, percettivi, mnestici e nel campo della psicologia evolutiva. La terza edizione prevedeva 17 punti il cui sottotitolo era Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, mentre la quarta versione è strutturata in 23 punti e comprende una premessa sul funzionamento della memoria e un sottotitolo Linee guida per l'esame del minore .Quest'ultima modifica si riferisce al cambiamento sostanziale dell'obiettivo della quarta versione che riguarda non solo il tema degli abusi sessuali sui minori, ma anche il maltrattamento e, in generale, tutte quelle condizioni di particolare vulnerabilità in cui il minore potrebbe essere coinvolto nei contesti giudiziari. L'ultima edizione prevede quattro diverse parti: una dedicata al ruolo dell'esperto (psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili), una sullaraccolta delle dichiarazioni del minore , una sullavalutazione peritale in tema di idoneità a rendere testimonianza e un'ultima parte dedicata ad alcuneraccomandazioni da seguire in casi specifici .
La Carta di Noto ha negli anni (1996, 2002, 2011) raggiunto un importante riconoscimento nella comunità scientifica nazionale e internazionale e all'interno del mondo giudiziario. Le linee guida contenute rappresentano suggerimenti diretti a garantire l'affidabilità delle metodologie utilizzate a partire dalla raccolta della testimonianza al fine di garantire la tutela dei diritti del minore e nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.
Particolare attenzione è stata posta alle competenze tecniche, degli esperti e delle altre figure professionali, nell'ambito della psicologia forense e della testimonianza, ponendo l'accento sull'importanza di una specifica formazione psico-giuridica e ad un costante aggiornamento scientifico, in linea con i dettami deontologici di psicologi e medici, che per quest'ambito risulta assolutamente necessario. Nella Carta di Noto IV è ben evidenziata, inoltre, la necessità di occuparsi dell'accertamento peritale solo ed esclusivamente in termini di idoneità a rendere testimonianza del minore, ai sensi dell'art. 196 c.p.p., senza alcun riferimento, invece, a concetti quali attendibilità, veridicità, credibilità dei presunti fatti. Perizia sull'idoneità della testimonianza, quindi, che dovrebbe avvenire prima della raccolta della testimonianza in contraddittorio e non successivamente. Sempre in tema di capacità testimoniale, nel punto 13 si fa riferimento alle competenze generiche e specifiche richiamate da un altro importante documento scientifico del 2010, a cui la Carta di Noto IV si ispira: Linee Guida Nazionali – L'ascolto del minore testimone, su cui Gulotta e Camerini nel 2014 hanno pubblicato un commento per la Giuffrè. L'ultima parte del documento si è deciso di dedicarla, in gran parte, alle buone prassi da seguire, tra cui l'utilizzo dei test e gli indicatori di vittimizzazione.Riguardo ai test psicologici, non esistono strumenti psicodiagnostici in grado di rilevare l'abuso così come non esistono indicatori specifici di abuso sessuale e/o di maltrattamento. Questo risulta ancora un punto critico presente in tale ambito poiché, non di rado, vi è la tendenza ad utilizzare questi strumenti per interpretazioni prive di validità e fedeltà scientifica.
*Fonte: ilpenalista.it. |