Spese straordinarie: al via le Linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano
24 Novembre 2017
È notorio che molto del contenzioso satellitare del diritto di famiglia ha ad oggetto quelle che comunemente sono indicate come c.d. spese straordinarie: quando possano definirsi tali, quando e come debbano essere approvate, e cosa sia necessario per provocarne il rimborso a favore del genitore che le ha anticipate. Le Linee guida lombarde – sulla scia di altri Protocolli e Linee Guida approvati da altri Tribunali italiani, nonché da ultimo, dal CNF (cfr. Le Linee guida nazionali sul contributo al mantenimento dei figli, in IlFamiliarista.it) – si fanno carico di individuare «una prassi condivisa» che «possa risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto della crisi familiare». Innovativo, in primo luogo, il coinvolgimento della Corte di Appello (gli altri “Protocolli” sono stati conclusi dai singoli Tribunali) il ché fa presumere innanzitutto un'estensione delle Linee Guida appena approvate anche a Giudici di primo grado diversi da quelli meneghini, ancorché esse non abbiano valore obbligatorio ma “orientativo”. È facile presumere che le eventuali impugnazioni di provvedimenti ricalcheranno i principi contenuti nel documento, pur nel rispetto dell'autonomia degli altri Giudici di prossimità. Viene poi tracciata una distinzione dogmatica tra assegno di mantenimento periodico, destinato «a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita ... (vitto, mensa, spesa di casa, abbigliamento, spese di cancelleria ricorrenti nell'anno, medicinali da banco)» e spese extra assegno, definite come quelle che «presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale)». Le Linee Guida precisano le modalità con cui dovranno essere fatte le singole scelte, distinguendo tra quelle che riguardano i figli minorenni e quelle che riguardano i maggiorenni non economicamente autosufficienti; le scelte relative ai primi «devono sempre essere concordate dai genitori, salvo che ci sia un affido super esclusivo»; quelle relative ai secondi «devono essere sempre necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori», così introducendosi, in maniera coerente con l'impianto normativo, la necessità dell'accordo trilaterale. Chiara, poi, la distinzione tra spese che devono essere preventivamente concordate (p.e.: spese scolastiche di istituti privati, cure mediche presso strutture private, etc.) e spese che non devono essere precedute dall'accordo tra i genitori (p.e.; tasse scolastiche di istituti pubblici, tickets sanitari) ma solo documentate. Per le spese “da concordare”, il genitore che intende effettuare la spesa dovrà inviare richiesta scritta all'altro che potrà esprimere il proprio dissenso, motivato, entro 10 giorni; in difetto «il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta». Per le spese approvate (e per quelle che non devono essere concordate) il genitore anticipatario dovrà inviare all'altro la documentazione «comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni dalla richiesta». Le Linee Guida saranno presentate ufficialmente il prossimo 11 dicembre nel corso di un evento che si terrà nei locali del Tribunale di Milano. |