Ancora sui principi della verifica di anomalia

Giusj Simone
24 Novembre 2017

È illegittima la nuova verifica di anomalia svolta dalla Stazione appaltante sull'offerta economica dell'aggiudicataria le cui giustificazioni continuano ad essere criptiche e del tutto disancorate da un giusto e compiuto computo dei costi strettamente derivanti dall'espletamento del servizio in gara.

Il caso. Con la sentenza in commento l'adito TAR torna a pronunciarsi sulla medesima procedura di gara indetta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Stazione appaltante: già con la sentenza n. 9119 del 2017, infatti, il TAR romano aveva accolto il ricorso proposto dalla medesima ricorrente avverso il provvedimento di aggiudicazione adottato in favore della medesima controinteressata (avendo ritenuto superficiale, illogica ed irragionevole la verifica di anomalia operata dalla Stazione appaltante in relazione all'offerta risultata aggiudicataria) e disponeva che la Stazione appaltante riprendesse l'iter procedimentale dal momento della fase di valutazione dell'anomalia dell'offerta economica della controinteressata. Ad esito di tale decisione, la Stazione appaltante procedeva nuovamente alla verifica di anomalia dell'offerta della controinteressata e, conclusa la verifica con esito positivo, disponeva un nuovo provvedimento di aggiudicazione in favore della medesima controinteressata, avverso il quale è stato proposto nuovo ricorso.

La decisione precedente. Con la citata sentenza n. 9119/0217, già la Sezione aveva censurato la verifica di anomalia operata dalla Stazione appaltante in relazione all'offerta della controinteressata, poiché condotta in modo superficiale e non corretto (risultando – in definitiva – basata su economie riconducibili alla struttura già esistente, senza coerentemente valutare – come invece avrebbe dovuto – che l'utilizzo di quest'ultima non vale ad esonerare la concorrente dal computo dei costi connessi all'espletamento del servizio oggetto della gara), oltre che illogico ed irragionevole (risultando disancorata da un giusto e compiuto computo di costi strettamente derivanti dall'espletamento del servizio richiesto e gravanti – in ragione delle prescrizioni imposte dalla lex specialis – sull'aggiudicataria).

La decisione successiva (in commento). La medesima Sezione, investita della nuova verifica di anomalia svolta dalla Stazione appaltante in relazione alla medesima offerta, non ravvisa elementi oggettivi e concreti utili a comprovare che la stessa sia avvenuta in stretta aderenza ai criteri di logicità e ragionevolezza che avrebbero dovuto connotarla. L'adito TAR, infatti, seppure consapevole che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale non intende discostarsi), la valutazione di anomalia di un'offerta costituisce un “giudizio ampiamente discrezionale, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza”, desumibili, tra l'altro, non da singole voci bensì da una verifica complessiva inerente l'attendibilità e l'affidabilità dell'offerta “in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto”, “così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere”, rileva come l'offerta economica formulata dalla controinteressata continui a risultare disancorata da un giusto e compiuto computo di costi strettamente derivanti dall'espletamento del servizio richiesto e ciò essenzialmente in ragione dell'omessa presa in considerazione di specifiche componenti economiche gravanti sull'aggiudicatario adeguatamente individuate nella lex specialis di gara. Persistono, pertanto, le carenze già in precedenza riscontrate che valgono a riflettersi negativamente sulla legittimità della nuova verifica di anomalia effettuata dalla Stazione appaltante che dovrà nuovamente riprendere l'iter in questione nei medesimi termini in precedenza statuiti.

Sulla motivazione per relationem della verifica di anomalia. La verifica di anomalia non necessita di un'espressa ed analitica motivazione ove la stessa risulti favorevole all'offerente (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, 27 ottobre 2017, n. 2048) configurandosi una sorta di motivazione per relationem con riferimento alla valutazione positiva resa, seppure in termini non puntuali, dalla stazione appaltante e alle giustificazioni prodotte dal concorrente (cfr., tra le altre, Cons. St., Sez. V, 13 settembre 2016, n. 3855; Cons. St., Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 277; TAR Puglia, Lecce, 4 agosto 2017, n. 1359; TAR Trentino Alto Adige, 27 giugno 2017, n. 214; TAR Umbria, 20 giugno 2017, n. 474; TAR Toscana, 16 maggio 2017, n. 689; TAR Campania, Napoli, 9 febbraio 2016, n. 678), le quali, peraltro, debbono necessariamente rivelarsi – proprio per poter assumere una valida rilevanza giuridica - manifestamente logiche (cfr. TAR Umbria, 23 maggio 2017, n. 407) ed idonee a dare adeguatamente conto della sostenibilità dell'offerta (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 14 giugno 2016, n. 630; TAR Lombardia, Milano, 6 ottobre 2015, n. 2106).

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