Gare telematiche e principio di pubblicità delle sedute

Giusj Simone
24 Novembre 2017

La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte in quanto assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte medesime (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (che è l'esigenza garantita della previsione del principio di pubblicità delle sedute della commissione). L'apertura delle offerte tecniche effettuata in seduta pubblica, pertanto, viziata dall'omesso preventivo avviso alle parti, non può implicare, da sola (in carenza di elementi ulteriori), anche l'illegittimità dell'intera gara e della conclusiva aggiudicazione.

La vicenda. Nella vicenda in esame il Consiglio di Stato viene chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della sentenza del TAR Sardegna, sez. I, 29 maggio 2017, n. 365 che – a dire di parte appellante – avrebbe erroneamente rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva (e i presupposti atti di gara) disposto dalla Regione Sardegna in favore del RTI controinteressato in violazione – inter alia – del principio di pubblicità delle sedute di gara (in ispecie le sedute pubbliche finalizzate all'apertura delle offerte tecniche non sarebbero state comunicate ai concorrenti in gara).

Le gare telematiche. La procedura utilizzata dalla Regione Sardegna per l'espletamento della gara in questione si è svolta in forma integralmente “telematica” e non cartacea. Il principio di pubblicità delle sedute deve, pertanto, essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato fino ad ora l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini l'automaticità del sistema – che segue una successione temporale senza possibilità per gli addetti alla gestione della gara di accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura – e l'affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La decisione. Il Consiglio di Stato ritiene infondata la doglianza di parte appellante in punto di violazione del principio di pubblicità stante l'avvenuta gestione telematica della gara de qua. Detta modalità di gestione offre, invero, il vantaggio di una maggiore sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce – indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico – l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, così da escludere ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel predetto sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema.

Ritenuto, pertanto, dimostrato nel caso di specie che il corretto andamento della procedura di gara non ha subito alcuna alterazione per effetto della lamentata mancata ricezione della convocazione di invito per la seduta destinata all'apertura delle offerte tecniche – e ciò sia in forza delle predette caratteristiche della gara telematica che escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr. Cons. St., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; id., sez. V, 27 gennaio 2016, n. 275), sia in forza di idonea prova documentale fornita in tal senso dall'Amministrazione regionale – il Consiglio di Stato dispone il rigetto del ricorso.

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