Grave errore professionale, falsità della dichiarazione e conseguenza derivanti dall’omesso adempimento di specifici oneri dichiarativi

Redazione Scientifica
22 Novembre 2017

E' legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente motivato sull'inaffidabilità dell'impresa a fronte di alcune omesse dichiarazioni concernenti risoluzioni disposte in occasione di altre commesse pubbliche. Pur non potendo sottacersi che anche un addebito di carattere “formale”...

E' legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente motivato sull'inaffidabilità dell'impresa a fronte di alcune omesse dichiarazioni concernenti risoluzioni disposte in occasione di altre commesse pubbliche. Pur non potendo sottacersi che anche un addebito di carattere “formale” circa la non veridicità della dichiarazione sostitutiva prodotta al fine di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione sottenda una valutazione di inaffidabilità del concorrente mendace, deve ritenersi che in determinate ipotesi il provvedimento di esclusione possa essere motivato con riferimento al riscontro del carattere mendace della dichiarazione contestata in ordine a fatti ritenuti rilevanti ai fini del controllo, riservato alla stazione appaltante, sulla sussistenza della causa ostativa alla partecipazione alla gara di cui all'art. 38, comma 1, lett. f) d.lvo n. 163/2006, e non da un giudizio di inaffidabilità dell'impresa falsamente dichiarante basato sull'analisi sostanziale dei precedenti risolutori.

La rilevanza della dichiarazione sostitutiva, agli effetti suindicati, non è incisa, nell'ipotesi di inesattezza o non veridicità, dalla sua eventuale “innocuità”, ergo dal fatto che, in concreto e secondo una valutazione ex post, la P.A. non abbia subito da essa alcuno sviamento, nell'esercizio dei suoi compiti di efficace ed ordinata gestione della gara.

Ciò è vero anche nel caso in cui viene in rilievo non una fattispecie di ammissione alla gara (caratterizzata dal meccanismo di carattere formale incentrato sulla doverosità della dichiarazione in ordine alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 cit., con ogni conseguenza espulsiva nell'ipotesi di mendacità della stessa), bensì una ipotesi di subentro dell'impresa cessionaria di ramo di azienda nella posizione della originaria concorrente.

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